Obbligo vaccinale docenti e Ata, esclusi lavoratori in aspettativa, chi si trova in congedo maternità o parentale

da OrizzonteScuola

Di redazione

Il Ministero dell’Istruzione ha inviato la circolare che contiene le prime indicazioni operative per l’attuazione del decreto super green pass che prevede l’obbligo vaccinale per i docenti e gli Ata.

Nel documento viene precisato anche chi dovrà ritenersi escluso dall’obbligo.

Nel caso specifico si tratta di lavoratori in aspettativa e di coloro che si trovano in congedo per maternità o parentale o nel caso di collocamento fuori ruolo.

“Il personale scolastico in servizio a qualsiasi titolo presso altra amministrazione/ente è soggetto al rispetto degli adempimenti previsti presso questi ultimi. Alla data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all’obbligo vaccinale”, si legge ancora.

La vaccinazione può essere omessa o differita “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2”.

In tal caso, il dirigente scolastico adibisce il personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio. (art. 4, comma 7, decreto-legge n. 44/2021).

La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, è prorogata sino al 31 dicembre 2021

LA CIRCOLARE DEL MINISTERO

Pensioni, la futura età pensionabile in Italia tra le più alte in Europa: 71 anni. Il rapporto OCSE

da OrizzonteScuola

Di redazione

La generazione che accede adesso al mercato del lavoro in Italia andrà in pensione in media a 71 anni di età, mentre ora è possibile ritirarsi dalla vita attiva in media a 61,8 anni, grazie alle “diverse opzioni disponibili” per andare in pensione in anticipo.

È quanto emerge dal rapporto Pensions at a glance 2021, diffuso oggi dall’Ocse.

L’Italia, spiega l’Ocse, “figura tra i sette Paesi dell’Ocse che collegano l’età pensionabile prevista per legge alla speranza di vita”.

“In un regime Ndc (Notional Defined Contribution, in pratica il sistema contributivo, ndr) tale legame non è necessario per migliorare le finanze pensionistiche, ma mira a evitare che le persone vadano in pensione troppo presto con pensioni troppo basse e a promuovere l’occupazione in età più avanzata”.

“In Italia, il requisito di futura età pensionabile ‘normale’ è tra i più elevati con 71 anni di età, come la Danimarca (74 anni), l’Estonia (71 anni) e i Paesi Bassi (71 anni), contro una media Ocse di 66 anni per la generazione che accede adesso al mercato del lavoro”. 

“In Italia e in questi altri Paesi – continua l’Ocse – tutti i miglioramenti dell’aspettativa di vita vengono automaticamente integrati all’età pensionabile. In alternativa, la Finlandia e i Paesi Bassi trasmettono due terzi dei miglioramenti dell’aspettativa di vita all’età pensionabile”.

Per contro oggi “le diverse opzioni disponibili per andare in pensione prima dell’età pensionabile prevista dalla legge abbassano l’età media di uscita dal mercato del lavoro, pari mediamente a 61,8 anni contro i 63,1 anni della media Ocse”. 

Lo studio evidenzia, d’altro canto, che “negli ultimi due anni in Italia sono state prorogate opzioni di pensione anticipata che hanno aggirato la connessione tra attesa di vita e pensione” e, come nel caso anche di Opzione Donna e delle misure per le aziende in crisi, hanno abbassato l’età effettiva dell’uscita dal lavoro.

Facendo riferimento a “Quota 100” e ai 38 anni di contributi minimi che richiede (contro i 42,8 per gli uomini e i 41,8 per le donne richiesti in precedenza), il rapporto rileva che solo la Spagna, oltre all’Italia, permette di avere una pensione piena prima dell’età legale con meno di 40 anni di contributi.

La Francia ne richiede almeno 41,5, il Belgio 42 e la Germania 45. I 62 anni di ‘eta’ normale di pensionamento’ dell’Italia sono, inoltre, i più bassi dell’Ocse, assieme a Colombia, Costa Rica, Grecia, Corea, Lussemburgo e Slovenia, eccezione fatta per i baby-pensionati 52enni della Turchia e contro i 67 anni previsti, al capo opposto della graduatoria, da Islanda e Norvegia.

Il miraggio forse sono i 47 anni previsti dall’Arabia Saudita (extra-Ocse), ma anche per i “signori del petrolio” l’età di pensionamento è destinata ad aumentare e di parecchio.

Tornando alla Penisola, grazie a un’età di uscita dal lavoro relativamente bassa e una lunga vita media, i pensionati si godono la pensione per 22 anni nel caso degli uomini e 26 anni per le donne (medie Ocse 19,5 e 23,8 anni rispettivamente).

Le donne in media vanno in pensione a 61,3 anni contro i 62,3 anni degli uomini, ma percepiscono un assegno del 32% inferiore, con un “gender gap” più ampio rispetto alla media Ocse, che è del 25%.

L’altra faccia della medaglia, ben nota, è il costo per le casse pubbliche.

“Il garantire benefici relativamente alti a pensionati relativamente giovani contribuisce alla seconda spesa pensionistica pubblica, alle spalle della Grecia, dell’intera Ocse, pari al 15,4% del Pil nel 2019” e in aumento di 2,2 punti dal 2000, commenta l’Ocse. Se poi si aggiunge la spesa privata (1,2% del Pil) il totale sale al 16,8% del Pil, il livello più alto dell’intera area contro una spesa media del 9,2%.

La spesa per le pensioni era pari al 32,1% della spesa totale pubblica nel 2017 (solo la Grecia spende di più), contro una media Ocse del 18,2%. Le proiezioni, inoltre, vedono il costo delle pensioni in Italia raggiungere il 17,9% del Pil nel 2035, contro una media Ocse del 10%.

L’invecchiamento della popolazione nel Belpaese sarà rapido, ricorda lo studio: nel 2050 ogni 100 persone tra i 20 e i 64 anni ci saranno 74 ultra-65enni, uno dei rapporti più alti dell’intera Ocse (faranno peggio solo Giappone e Corea), contro i 39,5 anziani ogni 100 persone in età lavorativa del giorno d’oggi e, andando a ritroso, i 24,3 del 1990 e i 16,4 del 1960.

L’età media degli italiani, che nel 1990 era di 37 anni, nel 2050 sarà di 53 anni e mezzo, contro i 46,8 anni della media Ocse e, ad esempio, i 34 anni di Israele.

Ancora una volta solo giapponesi e coreani saranno più anziani. La popolazione in età lavorativa tra il 2020 e il 2060 diminuirà del 31% in Italia contro il -10% medio Ocse e per questo continuare a far crescere l’occupazione nelle eta” più adulte resta cruciale per l’Italia, raccomanda l’Ocse.

Rinnovo RSU: si vota a inizio aprile; Flc-Cgil alla ricerca della rivincita dopo la sconfitta del 2018

da La Tecnica della Scuola

Il rinnovo delle RSU nelle pubbliche amministrazioni (e quindi anche nelle scuole) è stato fissato nelle giornate del 5,6 e 7 aprile 2022: lo ha stabilito l’Aran nel corso dell’incontro svoltosi pochi giorni fa con le organizzazione sindacali.

La procedura inizierà di fatto il 1° febbraio con la presentazione delle liste che potrà proseguire fino al 25 febbraio.
Il tutto si concluderà tra l’8 e il 14 aprile con l’affissione dei risultati da parte della Commissione.
Il voto dell’aprile prossimo potrebbe essere per la Flc-Cgil l’occasione per recuperare il crollo del 2018 quando il sindacato perse quasi 43mila voti corrispondenti al 4% del totale, mentre la Cisl aumentò del 2%.
Attualmente i voti sono così suddivisi: Flc-Cgil 26%, Cisl Scuola 25%, Uil Scuola 17%, Snals 13%, Gilda 8%, Anief 6%.

Personale non vaccinato, in attesa di fornire la documentazione (o di vaccinarsi) lavora con Green pass “base”

da La Tecnica della Scuola

Di Lara La Gatta

Come sappiamo, il 15 dicembre entra in vigore l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico, assunto a tempo indeterminato e determinato.

Il personale non vaccinato ha tempo 5 giorni dall’invito del Dirigente scolastico per presentare, in alternativa:

a) la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione;
b) l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa;
c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito;
d) l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

Decorso inultilmente questo termine, il personale in questione viene sospeso, senza diritto alla retribuzione.

In questi 5 giorni può comunque continuare a svolgere la propria attività, secondo le regole attualmente vigenti, ossia con Green pass “base” ottenuto anche da tampone.

Il chiarimento è contenuto nella nota del MI del 7 dicembre scorso.

CIRCOLARE MINISTERIALE SU OBBLIGO VACCINALE

La stessa nota precisa anche che nell’ipotesi di presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico invita l’interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell’invito del dirigente scolastico.

Anche in questo caso, nell’intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, tale personale può continuare a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

Ai soggetti per i quali è prevista l’obbligatorietà della vaccinazione, secondo quanto previsto dalla circolare 25 novembre 2021 n. 53886 del Ministero della Salute, sarà garantita, tra gli altri, la priorità nella vaccinazione.

Personale esentato dall’obbligo vaccinale, il Dirigente scolastico dovrà adibirlo ad altre mansioni

da La Tecnica della Scuola

Di Lara La Gatta

Dal 15 dicembre entra in vigore l’obbligo vaccinale. Ma ci sono soggetti che, per motivi di salute, non possono essere sottoposti alla vaccinazione.

Per questi, la vaccinazione può essere omessa o differita “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2”.

La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, al momento è fissata al 31 dicembre 2021.

In proposito, il MI, con nota del 7 dicembre, ha precisato che, al fine di evitare il rischio di diffusione del contagio, “il dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione“.

Questo significa che ad esempio un docente esentato dall’obbligo vaccinale non potrà più svolgere la propria funzione, ma dovrà essere spostato ad eseguire altre attività meno rischiose per la salute pubblica. Sarà quindi ritenuto temporaneamente inidoneo allo svolgimento della professione docente, ma idoneo ad altri compiti? Con quali modalità dovrà avvenire lo spostamento ad altre mansioni? Come dovrà essere sostituito il personale in questione? A queste domande la circolare del Ministero non dà risposte.

CIRCOLARE MINISTERIALE SU OBBLIGO VACCINALE

Percorsi quadriennali, al via nuove mille prime classi: avviso per le scuole in scadenza il 4 gennaio

da La Tecnica della Scuola

Di Lara La Gatta

Al via il rinnovo e l’ampliamento del Piano nazionale per la sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado, attivato in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR.

Sul sito del Ministero dell’Istruzione è online l’avviso destinato alle scuole, che consente la costituzione di mille nuove classi.

Il corso di studi sperimentale quadriennale deve garantire l’insegnamento di ciascuna disciplina prevista dall’indirizzo di studi di riferimento, entro il termine del quarto anno, in modo da assicurare agli studenti il raggiungimento delle competenze e degli obiettivi specifici di apprendimento previsti per il quinto anno di corso, nel rispetto delle Indicazioni Nazionali e delle Linee Guida.

Le istituzioni scolastiche interessate devono presentare la candidatura entro le ore 23,59 del 4 gennaio 2022, inviando l’istanza di partecipazione secondo i modelli allegati all’Avviso, unitamente alla documentazione richiesta, alla casella di posta elettronica certificata dell’Ufficio scolastico regionale competente.

Le graduatorie dei progetti approvati saranno pubblicate sui siti degli
Uffici scolastici regionali entro il 21 gennaio 2022.

L’AVVISO E GLI ALLEGATI

Obbligo vaccinale per il personale scolastico: procedure per il controllo, la sospensione dal lavoro e chi può essere esentato

da Tuttoscuola

Nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 26 novembre è stato pubblicato il decreto legge che fra gli altri, ai fini del contenimento dell’epidemia da COVID-19, estende l’obbligo vaccinale al personale della scuola. Il Ministero dell’Istruzione, con una nota del 7 dicembre scorso firmata dal capo dipartimento, Stefano Versari, fornisce i suggerimenti operativi per le scuole.

Leggi la nota integrale

Obbligo vaccinale per il personale scolastico

L’art. 2 del decreto legge 26 novembre 2021 introduce l’obbligo vaccinale per il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”.

Il contenuto dell’obbligo vaccinale e comprende “il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute”. La somministrazione della dose di richiamo deve essere effettuata “entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19”.

L’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 comprende, dunque, il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo. L’intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e quella booster è ora di cinque mesi (150 giorni).

L’art. 3 del suddetto decreto modifica pure i termini di validità delle certificazioni verdi con riferimento alle certificazioni rilasciate “al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo” e a quelle conseguenti alla “avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo”, ne riduce la durata da dodici a nove mesi. In sintesi, dal prossimo 15 dicembre 2021, per svolgere l’attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde “rafforzata” (vaccinazione e guarigione). La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi.

I destinatari dell’obbligo vaccinale

Dal prossimo 15 dicembre la vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell’attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e del personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e formativi sopra richiamati. L’obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato.

Può ritenersi escluso dall’obbligo vaccinale il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale.

Il personale scolastico in servizio a qualsiasi titolo presso altra amministrazione/ente è soggetto al rispetto degli adempimenti previsti presso questi ultimi. Alla data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all’obbligo vaccinale.

L’obbligo vaccinale si riferisce indistintamente a tutto il personale scolastico e comprende anche i dirigenti scolastici. A verificare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte di questi ultimi, in continuità con quanto avviene ora per il possesso della certificazione verde COVID-19, provvedono i Direttori degli Uffici Scolastici Regionali. A tal fine saranno fornite, da parte del competente Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, indicazioni operative concernenti le procedure di accertamento del rispetto dell’obbligo da parte del personale dirigente scolastico in servizio nelle scuole statali del territorio di riferimento.

Obbligo vaccinale: chi può essere esentato

La vaccinazione può essere omessa o differita “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2”. In tal caso, il dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio. La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, è prorogata sino al 31 dicembre 2021.

Obbligo vaccinale: le procedure di controllo

Il rispetto dell’obbligo vaccinale è assicurato dai dirigenti scolastici e dai soggetti responsabili delle altre strutture. A tali fini, questi soggetti acquisiscono le informazioni necessarie a verificare la regolarità della posizione del personale in servizio.

Per la verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale da parte del personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola istituzione scolastica statale saranno fornite, da parte del competente Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, indicazioni operative concernenti le procedure da adottarsi.

Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico, senza indugio, invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito:

a) la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione;
b) l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa;
c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito;
d) l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

Al riguardo si ritiene che nel suddetto lasso temporale di cinque giorni, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone). Alla scadenza di detto termine di cinque giorni, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il dirigente scolastico attiva immediatamente la procedura per mancato adempimento.

Nell’ipotesi di presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico invita l’interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell’invito del dirigente scolastico. In tal caso, si ritiene che nell’intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

Obbligo vaccinale: la sospensione per mancato adempimento

All’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte del personale scolastico consegue l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato, al datore di lavoro, dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Per la sostituzione del personale docente sospeso, il dirigente scolastico provvede all’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui cessa la sospensione. Per la sostituzione di personale scolastico non docente continuano ad applicarsi le ordinarie procedure previste dalla normativa vigente. Poiché, come detto, l’assolvimento dell’obbligo vaccinale è requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, si ritiene che i destinatari della proposta di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato a scuola debbano aver previamente adempiuto all’obbligo vaccinale. In assenza di tale adempimento non pare pertanto possibile costituire il rapporto di lavoro.

Obbligo vaccinale: le sanzioni amministrative

L’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l’inosservanza dell’obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 rideterminata “nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500”. La stessa sanzione si applica anche ai soggetti chiamati a verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale; la sanzione amministrativa pecuniaria, in questo caso, consiste nel pagamento di una somma di denaro da 400 a 1.000 euro.