Approvato al Senato il decreto scuola

Approvato al Senato il decreto legge sulla scuola che disciplina gli Esami di Stato conclusivi del I e del II ciclo di istruzione, la valutazione finale degli alunni, la conclusione dell’anno scolastico 2019/2020 e l’avvio del 2020/2021, le procedure concorsuali straordinarie per la Scuola secondaria di I e II grado.

“Il testo è stato migliorato in Senato – commenta la Ministra Lucia Azzolina – grazie al lavoro della maggioranza, che ha guardato all’interesse e alla qualità del sistema di Istruzione, mettendo al centro le studentesse e gli studenti. Ora il decreto passa alla Camera dei deputati dove dovrà essere convertito definitivamente in legge entro il 7 giugno. Come Ministero – prosegue la Ministra – siamo intanto al lavoro per consentire gli Esami di Stato del secondo ciclo in presenza e in sicurezza. Da oggi è attivo l’help desk per fornire ogni supporto alle istituzioni scolastiche. Lavoriamo già anche all’avvio del prossimo anno scolastico, sia sotto il profilo amministrativo, con la digitalizzazione delle graduatorie per le supplenze e anche delle immissioni in ruolo, sia sotto il profilo organizzativo. In tal senso, come ho detto oggi al Senato, durante il Question Time, forniremo a breve alle scuole le regole per poter avviare l’anno in piena sicurezza dal punto di vista sanitario e con indicazioni anche sotto il profilo didattico. Vogliamo riportare a scuola i nostri studenti e farlo al meglio”.

Di seguito una sintesi del decreto che tiene conto anche
delle modifiche apportate in Senato

Esami di Stato e valutazione finale degli alunni
Il decreto contiene la cornice normativa per lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del I e II ciclo e per la valutazione finale delle studentesse e degli studenti. A seguito dell’emergenza coronavirus sono state infatti previste misure specifiche e semplificate per questo anno scolastico. In particolare, l’Esame di Stato del I ciclo coincide con la valutazione finale da parte del Consiglio di classe, che terrà conto anche di un elaborato consegnato e discusso online dagli studenti. Mentre per il II ciclo è prevista la sola prova orale in presenza. Le scuole stanno già operando sulla base delle Ordinanze emanate dal Ministero.

Voti alla scuola primaria, si cambia
Tornano i giudizi descrittivi, alla scuola primaria, al posto dei voti in decimi. La novità sarà reintrodotta dal prossimo anno scolastico. Una successiva Ordinanza del Ministero dell’Istruzione darà alle scuole tutte le indicazioni operative.

Più tutele per gli alunni con disabilità
I dirigenti scolastici, sulla “base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie degli alunni con disabilità”, tenuto conto della particolarità di questo anno scolastico, dopo aver sentito i Consigli di classe e acquisito il parere del Gruppo di lavoro per l’inclusione della loro scuola, potranno consentire “la reiscrizione dell’alunno al medesimo anno di corso frequentato nell’anno scolastico 2019/2020”. Questo consentirà di recuperare il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l’autonomia, stabiliti nel Piano educativo individualizzato. Una misura a favore degli studenti con disabilità e della loro reale inclusione.

Privatisti, novità per chi fa l’Esame a settembre
Inserite in Senato misure per i candidati privatisti che dovranno sostenere l’Esame del II ciclo nella sessione suppletiva di settembre: in attesa di conseguire il diploma, potranno partecipare con riserva alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato e ad altre prove previste dalle Università, istituzioni dell’Alta formazione artistica musicale e coreutica e altre istituzioni di formazione superiore post diploma. Potranno partecipare con riserva anche a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione per le quali sia richiesto il diploma di II grado.

Edilizia scolastica, poteri speciali ai Sindaci
Velocizzata l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica: fino al 31 dicembre 2020 i Sindaci e i Presidenti delle Province e delle Città metropolitane potranno operare con poteri commissariali. Gli Enti locali avranno, dunque, uno strumento in più per agire e garantire che gli interventi possano svolgersi rapidamente e in tempi utili per l’avvio del prossimo anno scolastico.

Precari, come cambia il concorso straordinario
Cambia il concorso straordinario per l’ingresso nella Scuola secondaria di I e II grado. I docenti che hanno i requisiti per partecipare non sosterranno più una prova a crocette, ma una prova con quesiti a risposta aperta, sempre  al computer. La prova sarà diversa per ciascuna classe di concorso. Il bando di concorso, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale a fine aprile, sarà modificato tenendo conto delle novità introdotte in Senato. Le prove si svolgeranno appena le condizioni epidemiologiche lo consentiranno. Ai vincitori di concorso immessi in ruolo nel 2021/2022 che rientrano nella quota di posti destinati all’anno scolastico 2020/2021 sarà riconosciuta la decorrenza giuridica del contratto, anche ai fini dell’anzianità, dal 1° settembre 2020.

Supplenti, le graduatorie diventano provinciali e digitali
Le graduatorie dei supplenti saranno aggiornate, ma anche provincializzate e digitalizzate. Si attuerà, perciò, quanto previsto dal decreto scuola di dicembre, ma con un’importante semplificazione per garantire l’attuazione delle nuove regole in tempo per il nuovo anno scolastico: il Ministero potrà emanare un’apposita Ordinanza, anziché muoversi per via regolamentare. La provincializzazione consentirà di sgravare le segreterie delle istituzioni scolastiche: saranno gli Uffici territoriali del Ministero a seguire il processo e assegnare le supplenze. La presentazione delle domande sarà, poi, informatizzata per tagliare i tempi e rendere il processo più efficiente anche a vantaggio degli insegnanti e degli studenti. Con il nuovo modello le supplenze saranno assegnate più rapidamente.

Al via il Tavolo sui percorsi abilitanti
È prevista l’istituzione di un apposito Tavolo di confronto per avviare “con periodicità percorsi abilitanti” e fare chiarezza sul percorso per diventare insegnanti, consentendo così anche ai giovani neo-laureati un percorso di accesso all’insegnamento “caratterizzato da una formazione adeguata”. Il Tavolo sarà presieduto dal Ministro.

Fine anno scolastico

Fine anno scolastico

di Bruno Lorenzo Castrovinci

Ebbene sì, alla fine è giunto l’ultimo suono della campanella, che segna la fine di un anno di scuola travagliato, diverso.

Dopo ore passate davanti a computer, tablet, telefoni, finalmente si ritorna alla normalità, ovvero a quel vivere la quotidianità  senza l’obbligo della connessione digitale.

Certo saranno vacanze diverse, indubbiamente molte cose non si potranno fare, ma sicuramente una cosa è certa, salvo che uno non sia particolarmente appassionato o che ami le serie tv, o i video games, per un po’ sicuramente i ragazzi torneranno ad essere meno nativi digitali e forse riscopriranno il bello di vivere la realtà.

La scuola dal canto suo è chiusa da mesi ormai, le aule deserte ricordano a stento i ragazzi, la loro vivacità, il loro entusiasmo.

Bastava recarsi in questi mesi di chiusura davanti ad un cancello di uno dei tanti plessi, alle 8 di mattina, per rendersi conto della tristezza del vuoto determinato dall’assenza dei ragazzi, con i loro zaini strapieni, i loro sorrisi, la loro voglia di vivere che colorava e ravvivava quelle aule, quei cortili, quegli spazi inevitabilmente deserti.

E che dire dei maestri e professori, sempre con borse stracolme di compiti da correggere, e libri e cosi lontani dal digitale, certo qualcuno innovativo c’era, ma era visto più un appassionato che un professionista della DAD, una figura appartenente quasi ad un mondo alieno, che incuriosiva, ma sicuramente non attraeva più di tanto.

Si avverte anche il vuoto delle macchine dei genitori, delle mamme sempre di corsa e di quelle che trasformavano il cortile e gli spazi antistanti la scuola in un luogo d’incontro dovesocializzare, condividere, creare nuovi legami o interromperne altri.

Tutto questo è cessato con la sospensione delle attività didattiche, proiettandosi in un mondo virtuale sterile, surrogato di una realtà che con i suoi colori, i suoi odori, le sue sensazioni, prima di ogni cosa, nutriva l’anima di ogni essere umano.

La campanella allora suona nel computer, ovvero non suona, e il suo silenzio ci ricorda quello che abbiamo vissuto ed il solo pensiero che al ritorno dalle vacanze si riprospetti di nuovo lo stesso scenario ci fa rabbrividire.

E chi va in pensione,  o anche chi lascia il suo istituto perché ha finito il contratto a tempo determinato o ha ottenuto quella desiderata mobilità in una sede vicino casa, in silenzio lascia quei luoghi, quei ragazzi, senza feste di commiato, senza abbracci, strette di mano, saluti a colleghi che forse non incontrerà più, e tutto diventa triste, lontano da quella umanità fatta d’incontri, di passioni, di scambi.

Ed i ragazzi, le classi terminali segnano la fine di un percorso comune, il nuovo anno li porterà in nuove classi, nuove realtà, un passaggio vissuto in un mondo digitale che li ha privati del tratto più bello del loro percorso, gli ultimi mesi dell’anno, con le gite (alcuni li chiamano viaggi d’istruzione), i saggi musicali, le partite di campionato, momenti dove ci s’incontra, e dove nascono i primi sentimenti che non si dimenticheranno per il resto della vita, o ancora la condivisione (reale, non virtuale) con quell’amico che è stato e sempre sarà il mio compagno di scuola.

Certo è stato anche il periodo della rinascita di un rapporto genitori figli, ora improvvisati maestri, vittime dirette dei maestriveri che a distanza assegnavano compiti e lasciavano lezioni difficili da capire e da trasmettere senza quel bagaglio di competenze professionali necessario per farlo.

E se da un lato la videoconferenza attenuava questo aspetto, dall’altro per alcuni maestri e alunni, la scoperta del digitale si trasformava in un’ avventura di cose nuove da scoprire e conoscere, distogliendoli da quei saperi essenziali che andavano trattati per quella fascia di età.

Mesi di sperimentazioni digitali, di elaborazioni immateriali, giustificate dall’innovazione, o meglio dall’innovata scoperta di un mondo che fonda le sue strutture di base su quella componenteludica che ne è la matrice di partenza e di sviluppo.

Ma è davvero innovazione o semmai la scoperta di un mondo digitale che non potrà mai essere il surrogato del mondo reale,

La didattica, quella vera, nasce dall’esperienza, da quei processi di apprendimento in grado di cambiare e modificare la struttura cognitiva di ognuno e che è frutto dell’elaborazione di una moltitudine di informazioni sensoriali che purtroppo la tecnologia attuale limita a pochissimi elementi.

Il digitale, quindi, uno strumento utile che arricchisce una cassetta degli attrezzi che ogni maestro o professore ha.

Suona la campanella quindi, ma lo scenario è cambiato, e ci lascia in una grande incertezza, in quanto nessuno sa come sarà domani, in che modo la stessa risuonerà e se la scuola ritornerà a essere quella di prima, con la sua vivacità che solo il mondo dei ragazzi sa dare.

Sì al concorso straordinario con esame. Torna il giudizio elementari al posto dei voti

da Il Sole 24 Ore

di Redazione Scuola

Dopo giorni di accordi presi e poi stracciati, è stata finalmente raggiunta l’intesa tra le forze di maggioranza sul concorso straordinario, che riguarda complessivamente 32 mila docenti che insegnano da almeno 3 anni nelle scuole italiane. Tutto questo mentre la ministra Azzolina è stata messa in queste ore sotto scorta dopo accuse e minacce violente e sessiste ricevute via social, proprio a causa del concorso per i precari.

Il nuovo accordo
Il nuovo accordo raggiunto oggi prevede che il concorso straordinario – che si farà dopo l’estate, presumibilmente in ottobre, al massimo a novembre -, non sia fatto più di test “a crocette” ma composto di una prova scritta con quesiti a risposta aperta. Chi parteciperà potrà svolgere la prova anche in un posto diverso rispetto a dove concorre. La prova deve essere superata con un punteggio minimo di sette decimi ed è distinta per classi di concorso e tipologia di posto.

Per i posti comuni il concorso mira alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico metodologiche nonchè alla comprensione di un testo in lingua inglese.

Per i posti di sostegno, si punta alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, nonchè alla capacità di comprensione del testo in lingua inglese.

Intanto il ministero dell’Istruzione ha sospeso la presentazione delle domande di partecipazione che doveva avvenire da domani.

Valutazione, alle elementari torna il giudizio

E un emendamento presentato dai senatori Pd Verducci e Iori ha previsto, dal prossimo anno, che alle scuole elementari ritorni il giudizio e la valutazione non sia più espressa con voti numerici. «I bambini non possono essere considerati dei numeri, il giudizio valuta in maniera complessiva, come un voto non può fare», commenta Iori. La nuova riformulazione raggiunta ieri ha visto l’accordo di M5S Pd e Leu. E’ rimasto fermamente contrario il senatore Pd Francesco Verducci, i cui emendamenti – grazie al voto anche di alcuni esponenti delle opposizioni, innanzitutto della Lega, guidata in commissione dal presidente Mario Pittoni – non sono passati per solo voto.

Apertura graduatorie provinciali
Particolarmente soddisfatti i Cinque stelle, che hanno ottenuto anche l’apertura delle graduatorie provinciali: gli iscritti potranno indicare, per la costituzione delle graduatorie di istituto, fino a 20 scuole di provincia in cui hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo.

Un piano per l’edilizia scolastica
Soddisfatto anche il senatore di Italia Viva Davide Faraone che parla di «piano shock» per l’edilizia scolastica grazie ad un suo emendamento inserito nel decreto scuola che sarà votato in Senato domani.

No dei sindacati che si mobilitano
Molto critici i sindacati, che minacciano nuove forme di mobilitazione, e che fanno notare che al rientro a scuola, a settembre, si avrà una valanga di supplenti, almeno 200 mila.

Oggi sul Dl è previsto il voto di fiducia in Senato, poi si passa all’esame alla Camera; il testo deve essere definitivamente licenziato entro il 7 giugno.

Intanto ieri il presidente della Federazione italiana medici pediatri, Paolo Biasci, ha presentato ai ministri della Salute, Roberto Speranza, e dell’Istruzione, Lucia Azzolina un documento in cui sono illustrate le “regole” per evitare nuovi lockdown e per tornare in classe in sicurezza: orari scaglionati di ingresso e di uscita, misurazione della temperatura corporea tramite termoscanner, favorire i piccoli gruppi per gli asili nido e le materne, mascherina opportuna per i bambini più grandi e per il personale scolastico solo quando non sia possibile rispettare il distanziamento sociale di almeno un metro.


Diffamazione e condanna al risarcimento per gli studenti che postano fotomontaggio del professore

da Il Sole 24 Ore

di Andrea Alberto Moramarco

Pubblicare su una apposita pagina web il fotomontaggio di un professore con abiti femminili al fine di schernirlo integra il reato di diffamazione aggravata. In tal caso, il giudice può stabilire un risarcimento del danno non patrimoniale in favore del docente che va determinato in via equitativa, tenendo conto della capacità offensiva del fotomontaggio stesso e della diffusione, più o meno limitata, della pagina web. Questo è quanto emerge dall’ordinanza della Cassazione 9713/2020.

I fatti
La vicenda – davvero singolare – ha come protagonista, suo malgrado, un insegnante di un liceo scientifico siciliano, il quale diveniva oggetto di scherno di due alunni della sua classe, che avevano creato una pagina web che rappresentava in fotomontaggio la figura del professore in abiti femminili discinti. I due studenti venivano prontamente denunciati e in seguito condannati con decreto penale di condanna per il reato di diffamazione, cui seguiva in sede civile la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale derivante da reato, quantificato dal giudice di primo grado in ben 30 mila euro per ciascun ragazzo.
La Corte d’appello riduceva però drasticamente la somma dovuta dai due studenti al professore, rideterminandola in 5 mila euro complessivi, compresi rivalutazione e interessi, sostanzialmente considerando che la pagina web era stata visitata 322 volte, verosimilmente soltanto dagli alunni e personale della stessa scuola in cui il docente insegnava.

La decisione
La vicenda giunge così in Cassazione, dove il professore diffamato impugna la decisione dei giudici di appello che, a suo dire, avrebbero illegittimamente ridotto l’ammontare risarcitorio operato dal giudice di prime cure in via equitativa. La Suprema corte, tuttavia, respinge il ricorso ritenendo pienamente legittima la decisione impugnata.
I giudici di legittimità si soffermano sulle regole giuridiche applicabili in caso di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da reato, sottolineando in particolare due aspetti. In primo luogo, l’errore commesso dal primo giudice, ovvero l’aver condannato ciascun ragazzo al pagamento di una somma, in quanto l’articolo 2055 cod. civ. pone la regola della solidarietà. In secondo luogo, la correttezza del ragionamento seguito dalla Corte d’appello che, sulla base dei dati di fatto, cioè il numero limitato di accessi e l’insussistenza di ulteriori danni morali in capo al professore, ha ritenuto corretto ridurre il valore equivalente delle conseguenze dannose.

Difatti, spiega il Collegio, nella valutazione equitativa del risarcimento del danno il giudice di merito deve seguire un procedimento logico e quantificare il danno in maniera proporzionata alla gravità del fatto, senza che ciò risulti palesemente sproporzionato per eccesso o difetto. Nel caso di specie, conclude la Corte, la quantificazione del risarcimento in 5 mila euro appare ben calibrata rispetto alla gravità dei fatti, considerando la modesta capacità offensiva del fotomontaggio e la limitata diffusione al solo contesto scolastico della pagina web incriminata.

Concorso straordinario, in cattedra a settembre 2021. La prova si potrà fare sotto casa

da Corriere della sera

Arrivano con la fiducia al Senato domani anche le nuove prove del concorso straordinario che, per l’accordo di maggioranza siglato davanti al premier Conte domenica notte, è stato rinviato. Si farà dopo settembre in una data da decidere e seguirà la sorte degli altri concorsi pubblici che per ora sono sospesi. Secondo quanto scritto nell’emendamento al decreto scuola i nuovi professori entreranno di ruolo non questo settembre come sperava la ministra Lucia Azzolina ma il primo settembre 2021. Ai fini dell’anzianità sarà riconosciuto anche il lavoro svolto nel prossimo anno scolastico, nel quale i 32 mila vincitori saranno ancora supplenti.

La nuova prova

La nuova prova non sarà a crocette ma sarà un testo a domande aperte, da svolgersi al computer, come previsto dal bando. Il bando non dovrà essere fatto daccapo ma il ministero ha trenta giorni per modificarlo. Resta uguale anche il programma da studiare. Per passare il voto minimo è di 7/10. Per i supplenti che concorreranno sui posti comuni le domande riguardano: valutazione delle conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche, capacità di comprensione del testo in lingua inglese. Per i posti di sostegno: metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità valutazione delle conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità comprensione del testo in lingua inglese e verranno testate anche le conoscenze informatiche.

La sede

Una novità importante imposta dalle regole restrittive dovute all’emergenza coronavirus riguarda il fatto che i supplenti potranno chiedere di svolgere la prova nella regione di residenza o comunque diversa da quella che corrisponde al posto per il quale il candidato ha fatto domanda.

Ingressi dei ragazzi scaglionati fino alle dieci del mattino Il piano per la ripresa nei licei

da Corriere della sera

Gianna Fregonara

In classe si dovrà stare più tempo possibile. E questo vale anche per gli studenti adolescenti delle scuole superiori. Per loro il comitato Bianchi proporrà orari scaglionati, con ingressi fino alle 10, per distribuire meglio gli spazi negli istituti scolastici ma anche per fare in modo che tutti — anche coloro che arrivano da lontano con metro e treni — possano viaggiare al di fuori delle ore di punta. La precedenza in fatto di orari viene data ai bambini delle elementari che devono essere accompagnati dai genitori. L’idea di ritardare l’ingresso in classe — oltre a far contenti i dormiglioni — potrebbe addirittura migliorare il clima in classe: sono diversi infatti gli studi medici che indicano che gli adolescenti renderebbero poco la mattina presto e molto di più nelle ore centrali della giornata.

La modulazione dell’orario sarà comunque lasciata ai collegi dei docenti delle singole scuole, e molto dipenderà dal tipo di istituto, dalla zona, dalla disponibilità di trasporti. Le classi che ritarderanno l’ingresso ritarderanno anche l’uscita che potrebbe non essere prima delle 15 o, eccezionalmente anche delle 16.

Infatti non cambierà il numero delle ore curriculari: cambierà la loro distribuzione durante la giornata e durante la settimana, con la possibilità di ricorrere ancora alle lezioni a distanza. Nelle scuole in cui gli spazi non sono sufficienti, è possibile che l’orario venga «allungato» su sei giorni, prevedendo la presenza anche il sabato.

Un’altra indicazione che il comitato ha adottato è quella di dividere in gruppi le classi ma senza scioglierle: gli studenti resteranno con i loro compagni, e questo permetterà di riprendere, magari nel secondo quadrimestre, una didattica più tradizionale.

Le decisioni

Saranno i presidi in autonomia a stabilire orari e tempi di accesso

Ipotesi «sesto giorno»

Per rendere praticabile il puzzle degli orari, con le classi divise a metà (si attendono le indicazioni finali del Cts sulle regole per il distanziamento) i presidi potranno usare una regola di autonomia che è già in vigore: potranno cioè ridurre la durata delle lezioni a 50 o 40 minuti. In questo modo gli insegnanti, che per contratto hanno un orario in presenza di 18 ore (da 60 minuti), potranno svolgere 27 lezioni.

Se queste regole non saranno sufficienti a garantire — a parità di organico di insegnanti — le lezioni per tutti, si userà anche la didattica a distanza o la didattica mista, con lezioni o materiali che i ragazzi potranno studiare in autonomia. Si potrebbe lasciare a casa una classe per un intero giorno o integrare alcune ore nel pomeriggio. Se ci fossero regioni o aree di contagio, si tornerà comunque in modalità a distanza.

Il documento del comitato Bianchi arriverà nel fine settimana o al più tardi all’inizio di giugno, poi la parola passerà alla ministra e infine a presidi e insegnanti che dovranno organizzare le loro scuole.

Si sposta in avanti anche il momento dell’uscita, per evitare trasferi-menti nelle ore di punta e garantire comunque

la frequenza corretta

Ma intanto per i presidi delle scuole superiori c’è un’altra emergenza da gestire: stanno crescendo i timori e anche lo scontento degli insegnanti per la maturità in presenza. È stato anche presentato un ricorso al Tar della Sicilia contro l’esame in classe. Senza contare che in Lombardia e nel Lazio non sono ancora stati trovati tutti i presidenti delle commissioni d’esame.

Adempimenti fine anno, secondaria I grado: relazione finale e coordinata. Modelli

da Orizzontescuola

di Antonio Fundaro

In prossimità del termine delle attività educative e i docenti italiani moltiplicano i loro impegni non già e non solo connessi alla didattica (nel senso più proprio del termine) quanto piuttosto alla molteplicità di adempimenti, definiti di fine anno, e collegati alle tante funzioni a cui sovrintendono o ai tanti ruoli che rivestono.

La valutazione come discriminante dei documenti

Naturalmente è la valutazione finale a costituire, prescindendo l’ordine di scuola, il momento conclusivo dell’attività formativa. Ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo n, 62/2017. la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni. concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo. documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze. abilità e competenze, La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale n, 254/2012) e alle attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”, Per queste ultime. la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell’area storico-geografica. ai sensi dell’articolo I della legge n, 169/2008, La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell’ambito del potenzi amento e dell’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull’interesse manifestato, AI fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici, al pari delle modalità c dci tempi della comunicazione alle famiglie. In particolare. considerata la funzione formativa di accompagnamento dci processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento (ad esempio definendo descrittori, rubriche di valutazione, ecc.), Definisce. altresì. i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2) “viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall’istituzione scolastica, Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio, Si ricorda che dal corrente anno scolastico per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale. personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. Pertanto. le istituzioni scolastiche avranno cura di adeguare i propri modelli di documento di valutazione periodica e finale tenendo conto delle novità sopra esposte. Si rammenta. inoltre, che la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all’interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti. Naturalmente le tre diverse O.M., la numero 9, 10 e 11 del 16 maggio 2020, scompaginano l’assetto valutativo rispondendo più a criteri emergenziali che a criteri riformatori.

La valutazione alla secondaria di primo grado ai tempi del Covid-19

Nella scuola secondaria di primo grado, la valutazione è fatta in base al Decreto n. 122 del 2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione; al Decreto legislativo n. 62/2017, recante norme in materia di valutazione e di certificazione delle competenze; al DM n. 741/2017, dedicato a disciplinare in modo organico gli esami di Stato di scuola secondaria di I grado; al DM n. 742/2017, con il quale sono stati adottati i modelli nazionali di certificazione nazionale delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione; alla Nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione; alle Ordinanze Ministeriali 9 e 11 del 16 maggio 2020 relative, la prima agli esami di stato per le terza classe, la secondaria di primo grado e la seconda per la valutazione. La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dal D.L.vo N°297 del 16 Aprile del 1994 ed è espressa con un giudizio sintetico.

La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi del’art.8 comma 1 e dell’art.11 comma 2 del D.L.vo N°59/04 e successive modifiche e dell’art.2 del D.L. sopra citato è espressa:

  • nella scuola primaria attraverso un giudizio del docente o dei docenti contitolari
  • nella scuola secondaria di primo grado con voto numerico espresso collegialmente in decimi ai sensi dell’art.2 del D.L. sopra citato. Il voto numerico deve essere illustrato con specifica nota e riportato in lettere nel documento di valutazione.

Scuola Secondaria di primo grado

La valutazione degli apprendimenti acquisiti e del comportamento dell’alunno, espressa con votazione in decimi, nonché le decisioni relative alla promozione alla classe successiva vengono adottate per scrutinio dai docenti della classe. La valutazione, oltre che sul registro annuale degli alunni, viene registrata sull’apposito documento da consegnare alla famiglia. Per quanto riguarda la promozione alla classe successiva o all’esame (art. 3 legge 169/2008), gli alunni, quest’anno prescindendo la sufficienza (il voto numerico di 6) in ogni disciplina, come previsto nelle due diverse O.M. del 16 maggio 2020. Il corso di studi si conclude con l’esame di Stato il cui superamento è titolo indispensabile per l’iscrizione agli istituti del 2° ciclo. L’ammissione all’esame comporta un giudizio di idoneità, accompagnato da un voto in decimi, riferito agli esiti dell’intero percorso compiuto dall’alunno nella scuola secondaria, al primo quadrimestre del terzo anno e al secondo quadrimestre del terzo anno caratterizzato dalla didattica a distanza.

L’Ordinanza ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020, all’Articolo 3 (Valutazione nel primo ciclo di istruzione), recita ai commi: 2. “Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo”; 3. “I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti”; 4.” Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione”; 5. “Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento”.

L’Articolo 4 (Scuola secondaria di secondo grado – Valutazione delle classi non terminali) della stessa Ordinanza ministeriale, ai commi: 2. “Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi”; 3. “Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, e all’articolo 14, comma 7 del Regolamento”; 4. “Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale. Per l’attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo. Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti”.

Classi prime e seconde

Ma quali documentazioni dovranno presentare i docenti delle classi prime e seconde della Secondaria di primo grado?

Ogni docente provvederà a predisporre:

-relazione finale di ciascuna delle proprie classi evidenziando:

  • La situazione della classe in relazione alla propria disciplina;
  • Metodologie, strategie e strumenti adottati nell’insegnamento;
  • Criteri di valutazione disciplinari seguiti;
  • Interventi individualizzati, di recupero e sostegno e risultati ottenuti;
  • Le competenze disciplinari sviluppate;
  • Eventuali osservazioni.

Ogni docente predisporrà per ciascuna classe:

  • Relazione finale disciplinare da consegnare al coordinatore.

La relazione dovrà contenere indicazioni sul comportamento degli alunni, sugli obiettivi educativi e formativi raggiunti, sul materiale didattico e scientifico utilizzato, sulle metodologie e strategie didattiche adottate, sui criteri di valutazione, sul rapporto scuola – famiglia, sulle verifiche scritte orali e su ogni elemento ritenuto utile.

  • Programmi per singola disciplina, firmati dall’insegnante e da almeno due alunni:

I docenti di approfondimento (se l’insegnamento è affidato ad un docente diverso da quello che effettua le restanti ore di Lettere) consegneranno una relazione sulle attività svolte contenente i moduli didattici svolti, i risultati ottenuti, le verifiche oggettive effettuate, il totale delle ore impegnate ed ogni elemento ai fini della valutazione utile.

Docenti coordinatori delle classi prime e seconde:

Entro il giorno dello scrutinio

I docenti elaborano la relazione finale con il percorso didattico-educativo della classe, le competenze trasversali acquisite, gli obiettivi raggiunti, mezzi e strumenti, le attività svolte, le visite guidate effettuate, eventuali ostacoli all’implementazione della progettazione, controllano la completezza dei verbali, delle progettazioni e delle relazioni finali allegati al registro del Consiglio di Classe. Predispongono eventuale relazione sugli alunni non ammessi.

Docenti coordinatori classi terze

I docenti coordinatori delle classi terze (entro il giorno dello scrutinio):

Controllano la completezza dei verbali, delle progettazioni e delle relazioni finali allegati al registro del Consiglio di Classe.

Predispongono una relazione di sintesi coordinata in duplice copia sui risultati della progettazione educativa e didattica del triennio, evidenziando la situazione attuale della classe, la progettazione educativa e didattica, gli obiettivi educativi e didattici raggiunti, i progetti e le attività svolte, le competenze acquisite, le tipologie di prove d’esame, i criteri del colloquio pluridisciplinare.

Tenuto conto dei criteri per la valutazione degli apprendimenti e per la valutazione del comportamento deliberati dal collegio docenti, raccolgono tutti gli elementi necessari alla formulazione del giudizio di idoneità (voto in decimi) dei singoli alunni da concordare in sede di scrutinio (come valutazione del percorso triennale). Per la classe terze occorre predisporre e compilare la certificazione delle competenze.

Molte scuole hanno elaborato una modulistica pregevole, per segnalarne una per tutte, quella proposta dall’Istituto Comprensivo Santagata – 5° C.D. Portici (Na) diretto dal prof. Nicola Di Muzio.

Il PAI e il PIA nella scuola secondaria di primo grado

Nell’Ordinanza Ministeriale 16 maggio 2020, AOOGABMI 11, si fa riferimento ai seguenti documenti: PAI e PIA. Sembra opportuno mettere a conoscenza i docenti sulla documentazione che dovrà essere prodotta congiuntamente agli scrutini nel caso si scegliessero le possibilità previste dall’Ordinanza stessa. Il PAI è un documento che è previsto per tutte le classi degli ordini di scuola, tranne per le classi terminali. Va redatto per ogni alunno che non ha raggiunto la sufficienza nelle discipline di riferimento. Il PIA è il documento che va stilato obbligatoriamente, dal quale si evince se ci sia stato un disallineamento nella programmazione, che andrà poi recuperato. Tali documenti, da prendere in visione, saranno poi deliberati dal Collegio dei Docenti. Si precisa, che sono obbligatofiri.

RELAZIONE-FINALE-DISCIPLINARE

RELAZIONE COORDINATA DI CLASSE

Piano di Integrazione degli apprendimenti e Piano di Apprendimento individualizzato: modelli per scuola secondaria Primo grado

Dirigenti scolastici nella gestione chiusura scuole, responsabilità penale ed Esami di Stato

da Orizzontescuola

di Paolo Quadrino

I Dirigenti Scolastici hanno avuto un ruolo fondamentale durante la gestione dell’emergenza Covid e la conseguente “chiusura” delle scuole anche se solo fisica, perché attività didattiche, pratiche amministrative e obblighi della Pubblica Amministrazione si sono dovuti ugualmente svolgere.

Il Prof. Antonello Giannelli, Presidente dell’Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici ed Alte Professionalità della Scuola (ANP) sottolinea la sfida affrontata dai Dirigenti Scolastici già dal primo DPCM nel quale si indicava agli Istituti di ogni grado di “attivare modalità di didattica a distanza”, seppure con tutti i limiti di seguito constatati derivanti da molteplici fattori tra i quali le difficoltà di connessione o la mancanza di dispositivi da parte degli studenti a cui si è cercato di porre rimedio con il comodato d’uso.

I temi della responsabilità penale, delle norme di prevenzione e sicurezza sono tra i maggiori problemi da affrontare in vista della certa riapertura per i prossimi Esami di Stato, che ANP non riteneva necessaria, ma che accetta applicando le misure del protocollo definite dal Comitato Tecnico, chiedendo una riflessione e riforma delle regole per datori di lavoro quali sono i Dirigenti Scolastici, pubblici ufficiali, senza invocare “scudi penali”.

Maturità 2020: potrà essere necessaria la sessione straordinaria

da Orizzontescuola

di Giovanna Onnis

Gli studenti che devono sostenere l’esame di Stato potrebbero trovarsi nelle condizioni di non poter partecipare alla prova d’esame nei tempi stabiliti nel calendario predisposto dalla commissione d’esame.

Tale impedimento, determinato da assenza per malattia, che dovrà essere accertata mediante visita fiscale, o da grave e documentato motivo, riconosciuto tale dalla commissione d’esame, rende, quindi, impossibile allo studente lo svolgimento dell’esame, sia in presenza che in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona, nella data prevista.

In questo caso è possibile rinviare la prova d’esame del candidato temporaneamente impossibilitato a sostenerla

Prova d’esame rinviata: quali possibilità per lo studente

La prova d’esame può essere rinviata con diverse modalità in funzione delle problematiche, più o meno facilmente risolvibili, che interessano lo studente.

1- Prova d’esame entro i termini di chiusura dei lavori della commissione

La prova d’esame può essere sostenuta successivamente alla data calendarizzata per lo studente, ma entro il termine di chiusura dei lavori, previsto dal calendario deliberato dalla commissione d’esame.

2- Prova d’esame in sessione straordinaria

Qualora non sia assolutamente possibile sostenere la prova d’esame entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione, i candidati che si trovano nelle condizioni di non poter partecipare alla prova d’esame nella data prevista, possono chiedere di sostenere la prova in un’apposita sessione straordinaria, producendo istanza al presidente entro il giorno successivo all’assenza.

La sottocommissione, una volta deciso in merito alle istanze, deve comunicare agli interessati e all’USR competente. Il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti USR fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.

3- Prova d’esame da proseguire e completare

Un’altra possibilità di rinvio della prova d’esame si può prevedere in seguito all’interruzione della stessa una volta iniziata, per sopraggiunto impedimento dal parte del candidato.

Come chiarisce, infatti, l’art.21 comma 4 dell’OM sull’Esame di Stato 2020, qualora nel corso dello svolgimento della prova d’esame un candidato sia impossibilitato a proseguire o completare il colloquio, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in quale modo l’esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato ad altra data per la prosecuzione o per il completamento, secondo quanto disposto nei due casi indicati sopra.

DL Scuola: gli emendamenti approvati, domani al Senato con voto di fiducia

da Orizzontescuola

di redazione

Per il Decreto Scuola sono stati votati oggi diversi emendamenti. Elenchiamo i più significativi, nei prossimi giorni cercheremo di fornire tutte le modifiche effettuate.

Il primo tra tutti è la modifica della prova scritta per il concorso straordinario, di cui abbiamo parlato, e per il quale sono state sospese le domande di partecipazione, previste a partire da domani.

Approvato anche un altro emendamento per la specializzazione sul sostegno: per chi ha 3 anni di servizio su sostegno, non dovrà superare la preselettiva per essere ammesso al TFA .

Un emendamento sulla valutazione della scuola primaria a firma Verducci (PD) è stato votato: dal prossimo anno la valutazione della primaria sarà fatta con giudizi e non con voti numerici.

Le graduatorie di istituto si aprono quest’anno con aggiornamenti e nuovi inserimenti: il tutto in modalità telematica, ma ancora non si sa quando comincerà l’iscrizione prevista sul portale Istanze on Line.

A favore dei precari votato anche un emendamento, che prevede una carta docente annuale di 300 euro per formazione e device per la didattica.

Altri emendamenti riguardano l’edilizia scolastica, in particolare uno presentato dall’On. Faraone, che si voterà domani: come riferito dal viceministro Ascani, sarà dato maggior potere di manovra agli enti locali per velocizzare le procedure e agire in maniera rapida in vista della riapertura a settembre delle scuole. Risorse e sburocratizzazione sono le condizioni per far velocizzare gli interventi edilizi necessari.

Il testo del decreto ora sarà votato domani al Senato con voto di fiducia, poi passerà alla Camera: dovrà essere votato entro il 7 giugno, pena la decadenza.

Adozione libri di testo o strumenti didattici alternativi entro l’11 giugno, comunicazione on line entro il 22

da Orizzontescuola

di Francesco Rutigliano

Il quadro normativo in tema di adozione dei libri di testo, nel corso del tempo, ha subito numerosi rimaneggiamenti, mai confluiti in una disciplina organica e chiara.

All’adozione si è pervenuti attraverso un procedimento amministrativo composto da vari atti formali, alcuni di natura propositiva e/o consultiva (iniziativa del singolo insegnante; proposte dei consigli di classe e di interclasse) altri di tipo decisionale (delibera del collegio docenti), suscettibili di accesso da parte di chiunque vi abbia interesse, secondo le regole stabilite dalla legge 241/1990.

Adozione entro l’11 giugno 2020

Il Ministero dell’Istruzione, con Ordinanza 17 del 22 maggio 2020 ha emanato disposizioni sulle adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021 ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22.

Sono state mantenute le prerogative del collegio dei docenti secondo cui, entro l’11 giugno, per motivi legati all’emergenza COVID-19 che non hanno potuto procedere a nuove scelte adozionali, dopo aver sentito i consigli di interclasse e di classe, lo stesso collegio potrà confermare i testi attualmente in adozione ovvero strumenti alternativi, in coerenza con il piano dell’offerta formativa, con l’ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso.

È previsto che le istituzioni scolastiche devono comunicare online i dati adozionali, tramite l’utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it o in locale, off line, entro il 22 giugno 2020.

Inoltre, laddove ci sia la presenza di alunni non vedenti o ipovedenti, sarà compito dei dirigenti scolastici di richiedere tempestivamente ai centri specializzati la riproduzione in braille dei libri di testo.

A tale riguardo va ricordato che il DPCM 30/4/2008, in attuazione di quanto previsto dall’art. 5, co.1, della legge 4/2004, ha sancito le regole tecniche in materia di accessibilità agli strumenti didattici e formativi da parte di alunni disabili, dettando linee guida editoriali per i libri di testo e per l’accessibilità e la fruibilità del software didattico.

Riunioni online

Sino al 14 giugno 2020 le sedute degli organi collegiali devono svolgersi con modalità esclusiva in videoconferenza, atteso che il DPCM 17 maggio 2020 ha sospeso le riunioni in presenza degli organi collegiali. Ai fini delle determinazioni assunte in sede collegiale si richiama l’art. 37 del d.lgs. 297/1994 secondo cui per la validità della seduta del collegio dei docenti è prevista la metà più uno dei componenti in carica e per la validità della deliberazione, la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Libri nella versione digitale o mista

Sul tema dei libri di testo il legislatore ha manifestato un rinnovato interesse, attraverso le previsioni recate da molteplici atti normativi di rango primario.

Sin dal Decreto legge 112/2008, convertito in legge 133/2008, veniva stabilito che i competenti organi dovevano individuare preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedevano ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.

Difatti, a partire dall’anno scolastico 2011/2012, il collegio dei docenti era tenuto ad adottare esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni online scaricabili da internet o mista.

Con successiva legge 169/2008 veniva previsto che i competenti organi scolastici dovevano adottare libri di testo in relazione ai quali l’editore si impegnava a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento.

Successivamente , con legge 179/2012, veniva introdotta una novità di rilievo, ossia l’obbligo per il collegio dei docenti di adottare esclusivamente libri nella versione digitale a norma della legge 4/2004, o mista, costituita da un testo in formato cartaceo e da contenuti digitali integrativi, oppure da una combinazione di contenuti digitali e digitali integrativi accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto.

Mentre, con l’art. 6 della legge 104/2013, modificando la previgente normativa, veniva precisato che “i testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo se hanno carattere di approfondimento o monografico”, nonché l’istituzione dell’illecito disciplinare per il dirigente scolastico laddove dava esecuzione alle delibere del collegio dei docenti che determinavano il superamento dei tetti di spesa.

L’ordinanza sui libri di testo

Azzolina: non ci siamo divertiti a chiudere le scuole, alla maturità chi studia non deve temere

da La Tecnica della Scuola

L’esame di Stato” della scuola secondaria di secondo grado “è stato semplificato tenendo conto delle difficoltà di quest’anno particolare. Chi studia non ha nulla da temere. Abbiamo tutti fatto grandi sacrifici quest’anno. Non ci siamo divertiti a chiudere le scuole”. Lo ha scritto su facebook la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, durante un confronto tenuto con gli studenti ‘No Maturità 2020’ rappresentati dal Trentino.

L’incontro con le Consulte degli studenti

Mercoledì 27 maggio, Lucia Azzolina ha anche incontrato i coordinatori regionali delle Consulte degli studenti che da tutte le regioni d’Italia hanno presentato le loro idee per il nuovo anno scolastico e per la fine di quello in corso.

La titolare del ministero dell’Istruzione ha tenuto a ricordare che la chiusura delle scuole “è una ferita enorme, tutt’oggi, ma necessaria per salvare letteralmente vite umane”.

Banda larga in arrivo nelle scuole

“Abbiamo parlato – ha detto la ministra – delle questioni più pratiche, come il trasporto in vista della ripresa a settembre e del potenziamento della banda per la connessione a Internet, sulla quale abbiamo già predisposto importanti investimenti”.

Ridaremo agli studenti una scuola migliore

“A settembre – ha aggiunto Azzolina – torneremo fra i banchi. A questi ragazzi che hanno mostrato una grande maturità consegneremo una scuola più avanti sul piano tecnologico e sempre più di qualità. Questo è ciò che meritano, è ciò che vuole la Costituzione ed è l’impegno che ho rinnovato con loro”, ha concluso la ministra.

Il Comitato tecnico scientifico detta le regole: così si tornerà a scuola a settembre?

da La Tecnica della Scuola

Il Comitato Tecnico Scientifico ha inviato alla ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, le sue indicazioni per la riapertura delle scuola a settembre. Adesso toccherà alla titolare del dicastero di Viale Trastevere se applicarle o integrarle.

Su La Repubblica è possibile visionare alcune anticipazioni del documento redatto dal comitato di esperti.

Utilizzo della mascherina

Gli scienziati non chiedono che sia misurata la temperatura all’ingresso in aula, e nemmeno che vengano utilizzati i guanti. Chiedono, invece, molte postazioni con gli erogatori di gel disinfettante. Tutti dovranno indossare la mascherina e non è previsto che gli studenti se la tolgano, ad esempio durante le interrogazioni. I ragazzi potranno utilizzare sia quelle chirurgiche che quelle con la stoffa. I docenti e il personale scolastico, invece, dovranno indossare solo quelle chirurgiche.

Ingresso e uscita di studenti e personale scolastico

Bisognerà evitare gli assembramenti. Scaglionare gli orari servirà ad evitare che troppe persone si incontrino. Gli alunni più grandi  dovranno iniziare e finire le lezioni in orari diversi per evitare l’affollamento dei mezzi pubblici.

Distanze tra i banchi e mensa

Ci dovrà essere un metro di distanza tra i banchi e anche le mense dovranno rispettare la distanza di un metro, anche facendo turni per il pranzo. Per i più piccoli non è prevista la mascherina e il personale che si occupa di loro dovrà invece indossarla per tutto il tempo previsto.

L’altalena: alle elementari tornano i giudizi

da La Tecnica della Scuola

Prima i voti, poi i giudizi, poi i voti ora di nuovo i giudizi: una didattica ad altalena, pensando forse che la scuola non è il bene comune ma il luogo dove la politica cerca le sue frasche.

Dal prossimo anno

E così, dal prossimo anno scolastico la valutazione finale degli alunni nella scuola elementare non sarà più espressa con i voti numerici ma con un giudizio, esattamente come era prima dell’avvento al Ministero dell’istruzione del duo Gelmini- Tremonti i quali, lo ricordiamo, dopo avere falcidiato 8 miliardi di euro all’istruzione, asserendo che la scuola non è un ufficio di collocamento, misero sul tappeto pure la questione della certezza dei voti: in questo modo i genitori sanno esattamente quanto vale il figlio, piuttosto che aggrapparsi ai sofismi dei giudizi.

Con la cultura non si mangia e dunque si taglia

Considerando pure che con la cultura non si mangia, disse Tremonti, si sono pure tagliate ore e insegnamenti in tutti i corsi di studio delle superiori.

In ogni caso, spiega la senatrice Vanna Iori, “l’emendamento prevede che nella scuola primaria i bambini non possano essere considerati dei numeri. Dare un 4 può essere un macigno pesante da comprendere mentre una valutazione più complessiva prende in considerazione le caratteristiche del bambino. Ovviamente vanno trovate le parole adeguate e la valutazione va fatta in termini di giudizio sintetico”.

1977/2008/2020

Esattamente l’opposto di quanto era sostenuto nel 2008, ai tempi della ministra Gelmini, ma esattamente di uguale portata di quanto si sostenne alla fine degli anni Settanta (1977), quando il voto numerico fu cancellato per il giudizio, con la scheda di valutazione, e si mantenne solo alle superiori.

Sicuramente è difficile misurare e valutare gli apprendimenti di un bambino se, in più di 150 anni di riforme scolastiche, si è passati dal voto numerico negli anni dell’Unità, al voto in lettere durante il fascismo, ancora al voto in numeri dopo la 2° guerra mondiale, alla scheda di valutazione dal ’77, al voto numerico nel 2008, al giudizio nel 2020 al tempo del covid19.

Don Milani

Diceva don Lorenzo Milani: “Il voto è discriminante perché è ingiusto fare parti uguali tra disuguali. Il voto monopolizza l’attenzione e l’interesse degli studenti, facendoli studiare solo per la valutazione, in una situazione di ansia e competizione…”.

Ed è forse alla luce di questo sacrosanto principio che in provincia di Novara, gli strumenti di valutazione sono una “lettera-punto di vista” degli insegnanti, dove viene riportato quanto emerso dalle osservazioni per ciascuna disciplina, a cui si associa un colore: verde, giallo o rosso.

E in futuro?

Chissà se nel prossimo emendamento del Governo non venga inserita una formula simile?

Concorso straordinario abilitante, tutto confermato: le domande dal 28 maggio

da La Tecnica della Scuola

Il concorso straordinario per l’abilitazione resta confermato le domande partiranno domani, 28 maggio, e si potranno inoltrare fino al 3 luglio.

Infatti, sin dall’inizio della vicenda dell’emendamento concorso straordinario, aleggiava il dubbio se anche la procedura per l’abilitazione potesse cambiare o addirittura slittare i termini.

In realtà al Senato non è mai stata presentata alcuna modifica alla procedura di abilitazione.

Pertanto, basta considerare il bando pubblicato il 28 aprile 2020

Ricordiamo che sono escluse le classi di concorso a esaurimento e le classi di concorso i cui insegnamenti non sono più previsti dagli ordinamenti vigenti e precisamente: A-29, A-66, B-01, B-29, B-30, B-31, B-32 e B-33.

La procedura straordinaria è bandita a livello nazionale e organizzata su base regionale.

Invio domanda

COME: L’aspirante docente deve presentare obbligatoriamente domanda online, sul sito POLIS Istanze OnLine del Ministero

QUANDO: a partire dalle ore 9.00 del 28 maggio 2020 fino alle ore 23.59 del 3 luglio 2020.

Come accedere a Istanze on-line

Si possono utilizzare le credenziali dell’area riservata del Portale ministeriale oppure una identità digitale SPID. In entrambi i casi occorre essere abilitati al servizio Istanze OnLine.

Per ottenere l’abilitazione al servizio: nella pagina dedicata sono disponibili le guide

Quante domande

I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione e per una sola classe di concorso per la quale posseggono i requisiti di accesso.

Chi può partecipare

Può partecipare chi ha i seguenti requisiti:

a) Aver svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, tra l’anno scolastico 2008/09 e il 2019/20.

Il servizio svolto su posto di sostegno, anche in assenza di specializzazione, è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b).

b) aver svolto almeno una annualità di servizio, tra quelle di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso per la quale si sceglie di partecipare.

È possibile far valere il servizio dell’anno scolastico 2019/20, purché entro il 30 giugno 2020 si raggiunga il requisito dell’annualità.

Il servizio prestato sulla classe di concorso A-29 è ritenuto valido ai fini della partecipazione per la classe di concorso A-30 e il servizio prestato sulla classe di concorso A-66 è ritenuto valido ai fini della partecipazione alla classe di concorso A-41, purché congiunto al possesso del titolo di studio di cui alla lettera c.

c) Titolo di studio di accesso idoneo per la classe di concorso scelta.

Cosa studiare

Il programma d’esame delle prove concorsuali è contenuto nell’Allegato A – Programmi abilitazione straordinaria