I sindacati verso la manifestazione del 28 novembre

da tuttoscuola.com

I sindacati verso la manifestazione del 28 novembre
Dichiarazioni della Flc Cgil e della Federazione Gilda-Unams

Riparte la mobilitazione in tutti i luoghi della conoscenza per rinnovare i contratti, cambiare radicalmente la pessima legge sulla scuola, contro le scelte contenute nella legge di stabilità che taglia il turn over e il salario accessorio, non stanzia risorse per il diritto allo studio, non investe nei settori della conoscenza e conferma la deriva della privatizzazione dei saperi”.  Lo scrive Domenico Pantaleo, segretario della Flc Cgil, in una nota diffusa dall’ufficio stampa del sindacato.

Le iniziative dei sindacati confederali Cgil Cisl e Uil, concordate anche con Snals e Gilda degli insegnanti, sfoceranno nella manifestazione nazionale del 28 novembre che “intende unificare le mobilitazioni intrecciando la riconquista del contratto nazionale con le tante emergenze e criticità che stanno devastando le scuole, le università, la ricerca e l’AFAM”.

Quanto alla legge 107, “deve essere modificata radicalmente perché  sono evidenti il fallimento nel migliorare la qualità della scuola pubblica, i caratteri autoritari, il tentativo di cancellare la contrattazione, la forte penalizzazione del personale ATA e dei precari inseriti nelle seconde fasce, dei TFA e della scuola dell’infanzia. Nella legge di stabilità si confermano i tagli al personale ATA che mettono le scuole nelle condizioni di non garantire una offerta formativa di qualità”, prosegue la nota della Flc, che avverte: “Se non ci saranno risposte sia sul fronte contrattuale che sulle questioni che attengono i comparti della conoscenza verrà proclamato lo sciopero di tutti i settori pubblici e della scuola”.

Per Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Federazione Gilda-Unams, “Le risorse stanziate nella legge di Stabilità per il rinnovo del contratto sono a dir poco irrisorie : mettere nel piatto appena 219 milioni di euro per tutto il pubblico impiego è una provocazione che lascia intendere la chiusura del Governo rispetto a una contrattazione seria e, dunque, la volontà di lasciare il contratto bloccato alle attuali condizioni”.

Anche per Di Meglio  “In mancanza di risposte certe” da parte del Governo “il percorso verso lo sciopero generale appare inevitabilmente segnato”.

venerdì 13 novembre 2015: Sciopero della scuola

Confermato lo sciopero generale della scuola per l’intera giornata che i Cobas hanno proclamato qualche settimana addietro per il 13 novembre 2015, con la disponibilità a spostare la data nel caso in cui arrivasse una proclamazione di sciopero dagli altri sindacati, al fine di ripetere la positiva mobilitazione unitaria della scorsa primavera.
CGIL, CISL, UIL, SNALS e Gilda hanno, invece deciso di non proseguire nel contrasto alla “cattiva scuola” di renzi e all’ennessima finanziaria che taglia investimenti nei servizi e deprime ulteriormente il potere d’acquisto degli stipendi dei lavoratori della scuola (8 euro lordi in media), puntando a una manifestazione nazionale di tutto il pubblico impiego, per sabato 28 novembre, senza sciopero.
Tocca allora a noi Cobas tenere alta la mobilitazione contro le politiche che mortificano la scuola pubblica e il livello di vita delle fasce popolari, chiamando alla lotta tutti i lavoratori della scuola che si sono impegnati vigorosamente nella scorsa primavera-estate.
Consideriamo positiva la proclamazione dello sciopero per il 13 novembre 2015 anche da parte dell’ANIEF e insieme sfileremo nel corteo nazionale di Roma, ore 10 dal MIUR in Viale Trastevere fino al PARLAMENTO, piazza Montecitorio.

Presso le sedi Cobas (http://www.cobas-scuola.it/Struttura/SEDI-E-CONTATTI) info per viaggio a Roma in occasione della manifestazione.

Segnaliamo che sabato 14 novembre 2015, dalle 9,30 alle 18 si terrà presso la sede Cobas di Roma (via Manzoni 55) un convegno CESP sul libro BENICOMUNISMO di Piero Bernocchi (http://www.cobas-scuola.it/Cesp/2015/Convegno-Cesp-Benicomunismo-14-Novembre-Roma2). I lavoratori della scuola possono chiedere esonero dal servizio per partecipare a detto convegno.

Cobas Scuola Palermo

Solitudine dei docenti

SOLITUDINE ASSURDA, QUELLA DEI DOCENTI di Umberto Tenuta

CANTO 563 Assurda solitudine quella dei docenti.

Maledetta solitudine,

solo solitudine ormai sono come una foglia staccata via dal

vento, un piccolo petalo indifeso che viene calpestato dalla gente,

un piccolo fiore lasciato ad appassire nel giardino.

Maledetta solitudine, tu non mi hai fatto vivere la mia vita,

me l’hai fatta trasformare in una specie di prigione dove ognuno

entrava e mi compiangeva, un orribile destino ha in serbo per me

la mia anima, un’anima triste e spensierata,un’anima spezzata dal dolore,

un’anima che resterà chiusa per sempre nella sua prigione.

Maledetta solitudine.

(Poesia, ‘Maledetta solitudine’ di Hayniaamis_chan su EFP …)

 

E, sì, maledetta solitudine.

Solitudine della morte.

Della morte che da tutto e da tutti ti isola.

L’INSEGNANTE.

IL DOCENTE.

IL PROFESSORE.

Mai GLI INSEGNANTI.

Mai I DOCENTI.

Mai I PROFESSORI.

È sempre solo, là sulla cattedra, il Docente, il Professore, l’Insegnante.

E gli alunni sempre soli, lì seduti nei banchi.

Oddio che contraddizione!

Il docente COMUNICA all’alunno, mette in comune la sua cultura.

La CULTURA che è frutto della comunicazione degli uomini tra di loro.

Gli uomini del villaggio si comunicano le loro scoperte.

I padri comunicano ai figli.

Senza questa comunicazione non ci sarebbe stata cultura.

Ogni nuova generazione avrebbe dovuto ricominciare daccapo.

L’uomo sarebbe rimasto sull’albero.

Non sarebbe mai nato.

L’uomo è figlio della cultura.

E la cultura è frutto della comunicazione.

Ma nella BUONASCUOLA non c’è COMUNICAZIONE.

Soli senza Sole.

Naviganti solitari tra isole sperdute.

Silenzio della solitudine nella steppa deserta.

Solo il Dirigente.

Solo il Docente.

Sola Antonella.

Sola Maria.

Sola Rosalia.

Solo Roberto.

Solo Francesco.

Povertà della solitudine.

Miseria della solitudine.

Angoscia della solitudine.

Maledetta solitudine!

Ordinanza TAR Puglia 30 ottobre 2015, n. 547

00547/2015 REG.PROV.CAU.

02212/2015 REG.RIC.           

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso r.g. n. 2212 del 2015, proposto da:

 

  • -OMISSIS-, quali genitori della minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’Avv. Simona Manca, con domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.a.r.;

 

contro

  • il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio IV Ambito Territoriale di Lecce, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima per legge domiciliati;

nei confronti di

— OMISSIS-;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

  • del decreto n. 7441 del 28.8.2015 dell’USR Puglia – Ambito Territoriale di Lecce, Ufficio VI;

  • del decreto n. 7442 del 28.8.2015 dell’USR Puglia, Ambito Territoriale di Lecce, Ufficio VI;

  • del decreto n. 7444 del 28.8.2015 dell’USR Puglia, Ambito Territoriale di Lecce, Ufficio VI;-

  • del decreto n. 7441/1 del 29.8.2015 dell’USR Puglia, Ambito Territoriale di Lecce, Ufficio VI;

  • del decreto n. 7458 del 31.8.2015 dell’USR Puglia, Ambito Territoriale di Lecce, Ufficio VI;

  • del decreto n. 7664 del 4.9.2015 dell’USR Puglia, Ambito Territoriale di Lecce, Ufficio VI;

  • del decreto del Dirigente dell’USR Puglia, Ambito Territoriale di Lecce, Ufficio VI, prot. n. 7524 dell’1.9.2015 e della relativa nota di convocazione del 31.8.2015;

  • di tutti i provvedimenti di estremi ignoti e atti del procedimento di utilizzazione e assegnazione provvisoria dei docenti per l’a.s. 2015/2016 emanati dal Dirigente dell’USR Puglia Ufficio VI Ambito Territoriale per la provincia di Lecce e dal Direttore dell’USR Puglia, che hanno escluso le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie dei docenti titolari su disciplina su posti di sostegno della scuola secondaria di I° grado nell’ambito della provincia di Lecce, impedendo di fatto ogni possibile continuità didattica dei docenti sugli alunni portatori di handicap e, in particolare, della prof.ssa -OMISSIS- Maria Rosaria sull’alunna-OMISSIS-frequentante la III^ media presso la Scuola Media -OMISSIS-;

  • di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali, comunque lesivi della posizione dei ricorrenti.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio IV, Ambito Territoriale di Lecce.

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.

Visto l’art. 55 c.p.a..

Visti gli atti della causa.

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza.

Visto l’art. 52 D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, commi 1, 2 e 5.

Relatore alla camera di consiglio del 29 ottobre 2015 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Simona Manca e Grazia Matteo -per le pp.aa..

 

1.- Richiamata l’ordinanza istruttoria n. 2839/2015 adottata dalla Sezione alla camera di consiglio del 24 settembre 2015: <<Considerato che i ricorrenti hanno impugnato gli atti delle Amministrazioni convenute nella parte in cui non è stata assegnata come docente di sostegno la prof.ssa -OMISSIS- alla propria figlia.

Ritenuto necessario, al fine del decidere, acquisire i seguenti atti:

– copia delle domande di assegnazione quale docenti di sostegno per la sede di Lecce, presentate dai candidati precedenti in graduatoria la prof.ssa -OMISSIS-;

– una relazione sui fatti di causa anche con riferimento alle censure dedotte in giudizio. >>

Vista la relazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio IV, Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce prot. n. 8487 dell’8 ottobre 2015.

Ritenuto che il Dirigente non esplicita compiutamente, nonostante la censura sul punto, le ragioni in base alle quali l’istituzione dei posti ‘in deroga’ (v. decreto n. 7458/2015 e giur. C. Cost. in materia, tra cui sent. n. 80 del 2010) avveniva successivamente alle operazioni di mobilità provinciale e, comunque, con modalità tali da precludere ai docenti a dette operazioni interessati (tra cui la ricorrente) di concorrere anche relativamente ai posti medesimi.

Ritenuto che l’istanza cautelare debba dunque essere accolta, con ogni conseguenza quanto all’assegnazione della prof. -OMISSIS- alla Scuola Media -OMISSIS- (operando poi, all’interno dell’Istituto, l’interesse alla continuità didattica della minore).

Ritenuto che le spese della fase cautelare debbano essere liquidate nella somma complessiva di euro mille (1.000,00), oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, accoglie l’istanza cautelare indicata in epigrafe, e, per conseguenza, sospende l’efficacia degli atti impugnati limitatamente all’interesse dell’odierna ricorrente.

Fissa per la trattazione nel merito del ricorso l’udienza pubblica del 28 aprile 2016.

Condanna l’Amministrazione scolastica al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate nella somma complessiva di euro mille (1.000,00), oltre accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’art. 52, commi 1, 2 e 5 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all’annotazione di cui ai commi citati.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2015, con l’intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Ettore Manca, Consigliere, Estensore

Carlo Dibello, Consigliere

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Le dotazioni multimediali per la didattica nelle scuole – A.S. 2014/2015

Le dotazioni multimediali per la didattica nelle scuole – A.S. 2014/15


Le dotazioni multimediali per la didattica nelle scuole, pubblicato il Focus per l’a.s. 2014/2015

L’anno scolastico 2014/2015 ha visto un incremento generalizzato delle dotazioni tecnologiche disponibili per la didattica nei laboratori e nelle aule delle scuole statali italiane, rispetto all’anno precedente. Nei nostri istituti sono complessivamente presenti 65.650 laboratori. Di questi, il 43,6% è dotato di LIM e il 16,9% di proiettori interattivi. Mediamente ciascun laboratorio dispone di 9 computer. L’82,5% dei laboratori delle scuole statali è collegato in rete (cablata o wireless).

Per quel che riguarda le dotazioni nelle aule, il 41,9% dispone di LIM, il 6,1% di proiettori interattivi. Circa il 70% delle aule è connesso in rete (cablata o wireless). Va tenuto presente che, in numerosi istituti, i dispositivi in grado di consentire la connessione alla rete in modalità wireless sono presenti in ambienti comuni (es. corridoi), garantendo in tal modo la copertura di diverse aule con un singolo access point.

Si registra un netto aumento delle aule che dispongono della LIM a prescindere dal livello scolastico, a dimostrazione dei forti investimenti negli anni passati. Tali dispositivi, con l’interazione di “dispositivi leggeri”, come tablet o smartphone, permetteranno di creare ambienti sempre più flessibili per una didattica digitale.

Il 41,1% delle scuole ha più di 10 computer o dispositivi mobili per la didattica (a uso docenti e/o studenti), il 7,9% delle scuole dispone di un solo computer per la didattica e il 9,8% non ne dispone affatto. La maggioranza degli studenti (62%) frequenta il 41,1% di scuole con più tecnologie in aula, mentre il 9,2% di studenti è iscritto presso scuole in cui la didattica in aula non può fruire delle potenzialità delle tecnologie. La regione in cui la situazione è più favorevole risulta l’Emilia Romagna, dove gli alunni che si trovano in scuole poco attrezzate (pari al 7%) sono solo il 3% del totale, mentre il 74% frequenta le scuole con maggiore dotazione tecnologica.

Sono ormai una realtà consolidata i servizi di dematerializzazione, nell’ambito del processo di digitalizzazione nella P. A. Il 99,3% delle scuole statali e il 67,6% delle paritarie ha un sito web. Il servizio di comunicazione scuola–famiglia on line è attivo nel 58,3% degli istituti statali e nel 49,7% di quelli paritari.

Il registro elettronico di classe risulta utilizzato nel 69,2% degli istituti statali e ancor più il registro del docente, presente nel 73,6% degli istituti. Nelle scuole paritarie questi servizi risultano ancora poco utilizzati (rispettivamente 25,4% e 24,7%).

Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855

Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali. (15A08609)

(GU Serie Generale n.271 del 20-11-2015 – Suppl. Ordinario n. 63)

 

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che, a seguito della modifica apportata da decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 ed, in particolare, l’art. 17, commi 95, 99 e 102;

VISTA la legge 16 gennaio 2006, n. 18 ed, in particolare, l’art. 2, comma 1;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento e, in particolare, gli articoli 15 e 16;

VISTO il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 e successive modifiche e integrazioni, concernente rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1999;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 29 luglio 2011, recante “Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’articolo 15, legge 30 dicembre 2010, n. 240”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 giugno 2012, concernente la “Rideterminazione dei settori concorsuali”;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in particolare, l’articolo 14, comma 3-bis, lett. a), che modifica l’articolo 15, comma 2, della citata legge n. 240 del 2010 prevedendo l’afferenza ai settori concorsuali, a regime, di almeno venti professori di prima fascia;

VISTO il parere espresso dal C.U.N nell’adunanza del 1° aprile 2015 in relazione allo schema di decreto trasmesso il 19 febbraio 2015;

VISTO il parere espresso dal C.U.N nell’adunanza del 29 aprile 2015, prot. n. 8533 del 19 maggio 2015, in relazione ai refusi contenuti nell’Allegato B, recante “Declaratorie dei settori concorsuali”, parte integrante del parere reso nell’adunanza del 1° aprile 2015;

VISTO il parere espresso dal C.U.N nell’adunanza del 29 aprile 2015, prot. n. 7479 del 7 maggio 2015, concernente le “Regole di corrispondenza tra i Settori concorsuali dell’Abilitazione scientifica nazionale 2012 e 2013 oggetto di rideterminazione e i Settori concorsuali per le procedure di chiamata di cui agli artt. 18 e 24 della l. 30 dicembre 2010, n. 240”;

VISTA la proposta formulata dal C.U.N nell’adunanza del 29 aprile 2015, prot. n. 7552 dell’8 maggio 2015, in merito all’opportunità di tradurre anche in lingua inglese la denominazione dei settori scientifico disciplinari, dei settori concorsuali e dei macrosettori concorsuali, come rideterminati dal presente decreto, allo scopo di favorire l’internazionalizzazione del sistema universitario e della ricerca;

RITENUTA l’opportunità di rideterminare i macrosettori, i settori concorsuali ed i settori scientifico-disciplinari secondo quanto previsto dal’articolo 14, comma 3-bis, lettera a), della legge n. 114 del 2014;

RITENUTA in particolare l’esigenza di istituire uno specifico settore concorsuale per il settore scientifico-disciplinare IUS/14-Diritto dell’Unione europea, in considerazione dell’autonomia scientifica acquisita da tale settore rispetto al settore concorsuale 12/E1 di cui al predetto decreto ministeriale 12 giugno 2012;

 

DECRETA

Articolo 1
1. I settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono determinati come risulta nell’allegato A (elenco dei macrosettori e settori concorsuali e delle corrispondenze tra i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari) e nell’allegato B (declaratorie dei settori concorsuali). L’allegato C contiene le regole di corrispondenza tra i macrosettori e i settori concorsuali di cui al decreto ministeriale 12 giugno 2012 e quelli determinati dal presente decreto. L’allegato D reca la denominazione in lingua inglese dei settori scientifico-disciplinari, dei settori concorsuali e dei macrosettori concorsuali di cui all’allegato C. I predetti allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.

  1. Ai fini di cui agli articoli 16, 18, 22, 23 e 24 della stessa legge, i settori concorsuali sono articolati nei settori scientifico-disciplinari indicati nel medesimo allegato A.

 

Articolo 2
1. Per i settori concorsuali per i quali è prevista, ai sensi dell’allegato A del presente decreto, la corrispondenza univoca con uno dei settori scientifico-disciplinari, il Rettore provvede all’inquadramento dei professori di I e II fascia e dei ricercatori nei settori concorsuali con appositi decreti ricognitivi.

  1. In tutti i casi in cui i settori concorsuali non hanno una corrispondenza univoca con uno dei settori scientifico-disciplinari, l’inquadramento è disposto a domanda dell’interessato da presentare al Rettore, tramite apposita procedura informatizzata messa a disposizione dal Ministero, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. In caso di mancata presentazione della predetta domanda entro i termini previsti, il Rettore dispone comunque l’inquadramento, sentito il Dipartimento di afferenza dell’interessato.

  2. I professori ed i ricercatori che, anteriormente alla determinazione dei settori
    concorsuali di cui al comma 1 dell’articolo 1, risultavano inquadrati in settori scientifico-disciplinari afferenti a più di un settore concorsuale e che per effetto di tale determinazione risultano reinquadrati in un settore concorsuale diverso da quello di provenienza possono richiedere, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il passaggio ad un altro settore scientifico-disciplinare ricompreso nel settore concorsuale di provenienza. Il passaggio è disposto dal Rettore entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, previo parere del Consiglio universitario nazionale che si esprime entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

  3. Tutti i decreti di inquadramento devono, in ogni caso, essere adottati entro 45 giorni dalla di data pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

 

Articolo 3
1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale i passaggi da un settore concorsuale ad un altro, ovvero da un settore scientifico-disciplinare ad un altro, possono essere disposti solo successivamente ai provvedimenti di reinquadramento di cui all’articolo 2. La richiesta di passaggio da un settore concorsuale ad un altro deve essere corredata da quella di passaggio ad un settore scientifico-disciplinare ricompreso nel settore concorsuale nel quale si richiede di essere inquadrati. I relativi provvedimenti sono adottati con decreto rettorale, previa acquisizione del parere del C.U.N., motivando l’eventuale difformità. Il parere è reso da parte del C.U.N. entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

  1. Il passaggio tra settori concorsuali appartenenti a macrosettori diversi è subordinato al parere obbligatorio e vincolante del CUN da rendersi entro 60 giorni dalla richiesta.

 

Articolo 4
1. Coloro che appartengono ad un settore scientifico disciplinare che si trovi compreso, per effetto della presente rideterminazione in un settore concorsuale appartenente ad un diverso macrosettore concorsuale e hanno conseguito, nelle tornate 2012 e 2013, l’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale di origine possono partecipare alle procedure di chiamata di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nei settori concorsuali del macrosettore di provenienza e nel settore concorsuale di destinazione, purchè nella procedura sia esplicitamente previsto, tra i profili, quello relativo al settore scientifico disciplinare interessato dalla rideterminazione oppure non sia indicato alcun profilo.

 

  1. Coloro che appartengono a settori scientifico disciplinari che, per effetto della presente rideterminazione, e della conseguente soppressione del settore concorsuale di origine, si trovino inclusi in uno o più settori concorsuali appartenenti a macrosettori concorsuali diversi da quello di provenienza e hanno conseguito, nelle tornate 2012 e 2013, l’abilitazione scientifica nazionale in uno qualunque dei settori concorsuali appartenenti al macrosettore concorsuale di provenienza possono partecipare alle procedure di chiamata di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nei settori concorsuali del macrosettore di provenienza e nei settori concorsuali di destinazione, purchè nella procedura sia esplicitamente previsto, tra i profili, quello relativo ai settori scientifico disciplinari interessati dalla rideterminazione oppure non sia indicato alcun profilo.

  2. Le regole di corrispondenza tra i macrosettori e i settori concorsuali di cui al decreto ministeriale 12 giugno 2012 e quelli determinati dal presente decreto sono riportate nella tabella di cui all’Allegato C.

Articolo 5
1. Il Ministero verifica con cadenza biennale la consistenza numerica a regime dei settori concorsuali e dei settori scientifico disciplinari in relazione a quanto previsto dall’articolo 15, comma 2, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Tale verifica è effettuata almeno sessanta giorni prima dell’indizione delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale di cui all’articolo 16 della stessa legge.

 

Articolo 6
1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sono abrogati i decreti ministeriali 29 luglio 2011 e 12 giugno 2012.

 

  1. Il decreto ministeriale 12 giugno 2012 continua ad essere applicato limitatamente all’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali relativi alle tornate dell’abilitazione scientifica nazionale,  indette con i decreti direttoriali n. 222 del 20 luglio 2012 e n. 161 del 28 gennaio 2013.

 

Articolo 7

  1. Il presente decreto è trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Roma, 30 ottobre 2015

IL MINISTRO
Stefania Giannini


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