Scuola, i sindaci incalzano Azzolina: test rapidi e più bus

da La Stampa

Niccolò Carratelli

roma

La parola chiave è «gradualmente». Un avverbio che Lucia Azzolina ha usato nelle poche righe di commento alla riunione con i sindaci delle città metropolitane. «Ho molto apprezzato lo spirito di collaborazione – ha detto la ministra dell’Istruzione -. Siamo tutti d’accordo che la scuola sia una priorità, lavoriamo insieme per riportare gradualmente gli studenti in classe». Quindi gradualmente, non tutti insieme e non tutti i giorni. Ma da quando? Nella riunione virtuale non si è parlato di date, «quella del 9 dicembre è solo un’ipotesi ovvia guardando il calendario – spiegano dal ministero – ma ancora non c’è una proposta definita, aspettiamo notizie dal prossimo monitoraggio epidemiologico. Dipenderà anche dal nuovo Dpcm».

Di certo Azzolina si aspetta che «se si decide un allentamento delle misure, dentro ci sia anche la scuola». Tradotto, non si può dare il via libera allo shopping e tenere a casa gli studenti. La sua linea sembra maggioritaria, sostenuta da autorevoli esponenti del Comitato tecnico-scientifico, come Miozzo a Locatelli, nella maggioranza ovviamente dal M5S e anche da Italia Viva. Oltre che dello stesso premier Giuseppe Conte, che ha ribadito: «Non appena riporteremo sotto controllo la curva dei contagi torneremo il più possibile con la didattica in presenza».

Obiettivo comune almeno a parole, ma durante la riunione virtuale con i sindaci non sono mancate le precisazioni e le frenate. C’è il comprensibile timore di ritrovarsi in breve tempo ad affrontare gli stessi problemi, irrisolti da mesi. «La nostra massima e unitaria disponibilità a collaborare – spiega il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro – non può prescindere da alcuni nodi sui quali siamo tornati a sollecitare la ministra e l’intero governo». I sindaci hanno chiesto di fissare gli orari di ingresso e uscita davvero scaglionati, vogliono garanzie sull’incremento dei mezzi di trasporto, soprattutto extraurbani, per evitare affollamenti sui bus e alle fermate, sostengono la necessità di protocolli sanitari «univoci» per fissare le modalità di tracciamento, di quarantena e uso dei test rapidi.

Quest’ultimo è il vero tasto dolente, perché ci sono Regioni (come Lazio e Veneto) dove il sistema è avviato e altre in cui, invece, si è in forte ritardo, dove intere classi attendono giorni e giorni prima di poter fare un tampone. «Ci aspettiamo che, avendo potuto rifiatare per un mese, le Asl abbiano recuperato l’arretrato e siano riuscite a organizzarsi», dicono dallo staff della ministra. Perché la preoccupazione è riaprire e poi tornare subito in affanno. «È importante riaprire le scuole superiori, ma con risorse per il trasporto pubblico e garanzie precise a tutela della salute», avverte il sindaco di Firenze Dario Nardella. L’obiettivo di Azzolina, che nelle ultime settimane ha avuto più di uno scontro con alcuni governatori, è far fronte comune con i sindaci. «Aiutiamoci, lavoriamo insieme», ha ripetuto durante la videoconferenza. Perché, spiegano ancora dal ministero, «vogliamo essere sicuri che, una volta ottenuto il ritorno in classe nel confronto a Palazzo Chigi, poi non siano loro a richiudere le scuole». —

I bambini meno colpiti dal Covid. I pediatri: “Riaprire al più presto le scuole”

da la Repubblica

Sono stati 8 i decessi per Covid-19 registrati nei bambini e nei ragazzi da 0 a 19 anni dall’inizio dell’epidemia, a fronte degli oltre 52.000 decessi registrati tra gli adulti. Sempre dall’inizio della pandemia il numero comlessivo dei contagiati in questa fascia d’età è stato 149.219, pari al 12,2% del totale. A fare il punto, sulla base degli ultimi dati forniti dall’Istituto Superiore di Sanità e aggiornati al 18 novembre, è la Società Italiana di Pediatria (Sip), in occasione della conferenza stampa di presentazione del Congresso Straordinario Digitale “La Pediatria italiana e la Pandemia da Sars-CoV-2”.

In particolare, dall’inizio dell’epidemia, sono stati 43.841, pari al 3,6% del totale, i casi diagnosticati nella fascia di età da 0-9 anni e 105.378 quelli nella fascia 10-19, pari all’8,6%. Tra i bambini da zero o un anno, gli asintomatici sono più di 6 su 10 (64%), quelli con sintomi lievi 3 su 10 (32%) e solo il 3% manifesta sintomi severi. Nella fascia di età tra i 2 e i 19 anni gli asintomatici sono più di 7 su 10, la restante parte ha pochi sintomi, mentre marginali sono i sintomi severi (0,4%).

“Nei mesi del lockdown – ha spiegato Alberto Villani, presidente Sip – tra i bambini abbiamo avuto 4 decessi con pregresse patologie e un numero molto basso di contagi. Contagi che sono rimasti bassi nel periodo post lockdown ed estivo. Poi, da ottobre in poi, abbiamo visto un incremento della curva. Ma anche i nuovi numeri confermano che i bambini hanno forme meno gravi e che è rara, anche se non impossibile, la necessità di cure intensive”. Anche rispetto ai decessi, conclude Villani, “gli ultimi dati sono in linea con l’atteso, a conferma del fatto che i bambini corrono meno rischi diretti a causa dell’emergenza sanitaria ma hanno tutta una serie di rischi collaterali molto importanti, le cui conseguenze però non si manifestano oggi”.

“E’ urgente l’apertura delle scuole per evitare che alla crisi sanitaria ed economica se ne aggiunga una educativa e sociale dalle conseguenze pesanti per tutti i bambini”, sottolineano i pediatri. “Le infezioni da SARS-CoV-2 sono più basse nei bambini rispetto agli adulti e sembrano seguire la situazione piuttosto che guidarla”, spiega Rino Agostiniani, vicepresidente della Sip. “E’ più facile che sia un adulto a infettare un bambino che viceversa. Secondo gli ultimi dati del ministero dell’Istruzione, diffusi il 15 ottobre, gli studenti contagiati erano 5.793, lo 0,08 % del totale, i docenti 1.020, cioè lo 0,13, e il restante personale scolastico 283, cioè lo 0,14, a testimonianza che le scuole sono luoghi sicuri”.

Preoccupano invece gli esperti le crescenti evidenze sui danni provocati dall’isolamento come ansia, disturbi del sonno, disordini alimentari. “E’ urgente l’apertura delle scuole per evitare che alla crisi sanitaria ed economica se ne aggiunga una educativa e sociale dalle conseguenze pesanti per tutti i bambini. Lo Stato – dice Agostiniani – può intervenire con ristori economici, ma non può sostituire i benefici portati dalla frequenza scolastica; un bambino di 6 anni non avrà più 6 anni e ciò che perde in questi mesi lo avrà perso per sempre”.

Scuola, sindaci e Regioni frenano sulla riapertura il 9

da la Repubblica

Corrado Zunino

Questa volta la ministra Lucia Azzolina ha ascoltato. I sindaci delle quattordici città metropolitane del Paese le hanno spiegato necessità e problemi — alcuni davvero grandi — per ripartire con gli istituti superiori (e le seconde e le terze medie) già da dicembre. Il premier Conte insiste: «La scuola va riaperta appena possibile, non appena riporteremo sotto controllo i contagi». E così la ministra dell’Istruzione ha aperto video e microfoni alle città, da Milano a Messina, sapendo che dalle Regioni, detentrici dei veri poteri sulla scuola, già sale l’opposizione al rientro a breve. Azzolina ieri non ha indicato date: mercoledì 9 dicembre resta una possibilità per quello che continua a chiamare un «ritorno graduale», ma dall’altra parte — i primi cittadini — sono arrivate indicazioni che rendono l’appuntamento davvero molto ravvicinato.

Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’associazione dei comuni Anci, così ha spiegato: «Servono scaglionamenti veri, trasporti sicuri, soprattutto extraurbani, protocolli sanitari univoci e adeguamenti tecnologici negli istituti». Un bel filotto di cose, ribadito da Merola (Bologna) e Nardella (Firenze) che non si sono fatte per la prima apertura del 14 settembre. I sindaci parlano di clima positivo, ma Marco Bucci (Genova) segnala: «È ancora in dubbio se apriremo le scuole prima o dopo Natale». Le questioni al Sud sono, al solito, più complesse. Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria: «Ci sono tre-precondizioni per aprire, trasporti, orari sfalsati, tracciamento dei contagi. La vedo dura risolverle nelle due settimane che restano». Cateno De Luca, sindaco di Messina, gli istituti scolastici li ha chiusi. Fino a domani. «Da noi l’Azienda sanitaria provinciale non ha alcun controllo sui contagi, devo chiudere per legittima difesa».

Il ministero dei Trasporti fa sapere che anche con una forte immissione di mezzi pubblici in più non si risolverà il problema dell’assembramento a bordo: Milano e Roma sono congestionate e senza scaglionamento a scuola diversi bus viaggiano vuoti. Le aziende di trasporto metropolitane sono pronte a rafforzare il servizio il sabato e anche la domenica. Ecco, questa volta gli orari d’ingresso e d’uscita differenziati dovranno essere veri, radicali. Lo hanno detto tutti i sindaci.

I vertici del Pd — Zingaretti, poi Franceschini — non vogliono l’anticipo del rientro in presenza, ma diversi senatori del partito spingono per dicembre. Italia Viva e 5S premono. Oltre all’ostacolo della realtà scolastica italiana, però, c’è quello dei governatori. Luca Zaia (Veneto): «La data del 9 dicembre mi sembra leggenda metropolitana, io aprirei il 7 gennaio». Nella Campania che ritrova materne ed elementari, molte famiglie continuano a tenere gli alunni a casa. E i sindaci di Caserta, Salerno e Avellino, timorosi del Covid, hanno già firmato proroghe per le chiusure.

Docenti neoassunti, chi deve svolgere l’anno di prova e chi no. Chiarimenti

da OrizzonteScuola

Di redazione

L’Usr per la Toscana ha pubblicato una nota di chiarimento, la numero 15382, per i docenti neoassunti: chi deve svolgere l’anno di prova e chi no.

Devono svolgere l’anno di prova tutti i docenti:

  • neoassunti a tempo indeterminato al primo anno di servizio;
  • assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo;
  • che, in caso di valutazione negativa, ripetano il periodo di formazione e prova;
  • che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo.

NON devono svolgere il periodo di prova i docenti:

  • che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;
  • che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
  • già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo grado;
  • che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado.

La nota 28730/2020

La nota dell’Usr Toscana

In classe dal 9 dicembre, ma scuola dalle 8 alle 20 inclusa la domenica. Regioni bocciano Azzolina e chiedono il 7 gennaio

da OrizzonteScuola

Di Ilenia Culurgioni

Prolungare la didattica a distanza per i licei fino a gennaio: è quanto hanno chiesto i presidenti di Regione al governo nella riunione con Boccia e Speranza. Una posizione più dialogante sarebbe stata espressa dal governatore della Toscana Eugenio Giani che si è detto favorevole alla riapertura almeno per le seconde e terze medie.

Da quanto si apprende dunque la data del 9 dicembre, proposta ieri dalla ministra Lucia Azzolina ai sindaci, sarebbe stata per ora “bocciata” dalle Regioni.

In ogni caso, il rientro del 9 dicembre sarebbe graduale. Qui le ipotesi.

A scuola fino alle 20

Il problema sostanziale riguarderebbe i trasporti. Oggi, una interessante intervista al Ministro dei trasporti, apparsa sul quotidiano “La Repubblica” a firma Corrado Zunino, delinea i contorni di quello che è il problema legato ai mezzi pubblici.

La Ministro De Micheli ha chiaramente affermato che la scuola non potrà aprire perché non ci sono abbastanza mezzi pubblici e che i 50mila bus promessi per le prossime settimane non basteranno, dato che si dovrà rispettare la capienza massima del 50%.

La via del rientro non potrà evitare una rimodulazione del tempo scuola, con uno scaglionamento degli ingressi e delle uscite che si dovrà spalmare su un arco di tempo che va dalle 8 alle 20, con la necessità di abbattere il tabu delle lezioni anche di sabato e domenica.

“Un’idea strampalata”

Totalmente contraria alla riapertura prima di Natale è la posizione di Luca Zaia, governatore della Regione Veneto, che in conferenza stampa ha detto: “Penso che sia rischioso aprire per chiudere subito dopo, si apre per una manciata di giorni, val la pena di rischiare per fare un flash pre natalizio?”. Per Zaia è preferibile concentrarsi al dopo Epifania.

E ancora contrario si è mostrato nelle scorse ore il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che reputa il rientro il 9 dicembre “un’idea strampalata” e spiega perché: “dovremmo riaprire le scuole superiori per sette, dico sette, giorni al netto del weekend, così da dover mettere in isolamento gli eventuali positivi proprio a Natale”.

“Le regioni unanimemente hanno ritenuto di suggerire al governo di procrastinare al 7 gennaio ogni riapertura della didattica in presenza per chi è ancora oggi in didattica a distanza”. Ha detto nel punto stampa quotidiano sul covid Toti dopo la riunione tra i ministri Boccia, Speranza e la conferenza regioni, l’Anci con Decaro e le province italiane. “In assenza di un programma di scaglionamento degli ingressi e in assenza di un servizio pubblico che oggi prevede capienza al 50% e andrebbe ritoccata”, ha spiegato il governatore.

In effetti, stando al calendario scolastico deliberato dalle Regioni, subito dopo il ponte dell’Immacolata ci sono le vacanze natalizie: per alcuni iniziano il 23 (Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia e Umbria), per altri il 24 (Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Trentino Alto Adige, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto), per poi rientrare in aula direttamente dopo l’Epifania.

Chi riguarda il rientro a scuola

Il rientro a scuola, su cui è ora al lavoro il governo, riguarda i ragazzi delle scuole superiori di tutto il Paese più le seconde e terze medie delle zone rosse, ovvero Abruzzo, Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, la Provincia Autonoma di Bolzano, Campania, Toscana.

Verso il nuovo Dpcm

Prima della Conferenza Stato-Regioni, si è svolto a Palazzo Chigi il vertice che avrebbe dovuto decidere le misure in vista delle feste di Natale da varare con un nuovo Dpcm il 3 dicembre, alla scadenza di quello del 3 novembre attualmente in vigore. All’incontro hanno partecipato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i capi delegazione dei partiti al governo: Dario Franceschini per il Pd, Roberto Speranza per Leu, Teresa Bellanova per Italia Viva e Alfonso Bonafede per il M5s. Presente anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro.

Esame di Stato terza media e quinto anno superiori come lo scorso anno? Azzolina: è presto per rispondere

da OrizzonteScuola

Di redazione

Ancora nessuna risposta sugli Esami di Stato nei quali anche quest’anno sono impegnati gli studenti della terza classe della secondaria di I grado e quinta classe della secondaria di II grado. Alla domanda diretta degli studenti su Instagram, nonostante la rubrica abbia come titolo #Laministrarisponde, non arriva ancora nessuna indicazione.

Come già nelle scorse settimane il Ministro ha rassicurato sul loro coinvolgimento nelle decisioni che riguarderanno gli Esami di Stato.

“A me il modello dello scorso anno è piaciuto” 

Questo è quanto scrive uno studente su Instagram.

Lo scorso anno l’esame per la secondaria di II grado non ha previsto le prove scritte, sostituite solo da una prova orale distinta in cinque fasi

1) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo

2) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe.

3) analisi interdisciplinare, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione

4) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi

5) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.

Per la secondaria di I grado il consiglio di classe ha invece tenuto conto di un elaborato inviato prima del colloquio.

Sarà possibile ripetere le stesse condizioni? Gli esami avranno la struttura pre – Covid?

Ancora nulla dal ministero.

Studenti a scuola una volta a settimana: i presidi favorevoli alla proposta

da La Tecnica della Scuola

Studenti a scuola una volta a settimana, il dibattito si accende. Diverse le posizioni che arrivano da dirigenti e istituti sulla proposta lanciata dallo psicoterapeuta dell’età evolutiva e direttore dell’Ido (Istituto di Ortofonologia) Federico Bianchi di Castelbianco. Una possibilità, quella per i ragazzi delle superiori, di frequentare la scuola un giorno a settimana, che li manterrebbe in contatto con l’istituzione scolastica e ammorbidirebbe un danno evidente ormai in atto.

Secondo Daniela Galletta, coordinatrice della rete “Scuola e territorio: Educare insieme” che riunisce 55 istituti della provincia veronese, gli studenti sono in difficoltà, soli e tristi. L’adolescente ha bisogno di contatto e di interazione e non si aspettava una nuova reclusione dopo soli due mesi di ritrovata normalità.

Anche altri dirigenti scolastici, come Patrizia Marini dell’istituto agrario “Sereni” di Roma, è d’accordo: “La Dad crea un sacco di danni, i ragazzi perdono l’aspetto di socializzazione che è essenziale per gli adolescenti e per gli stessi docenti, la distanza dal gruppo classe crea problematiche non indifferenti”. La stessa dirigente sottolinea i comportamenti borderline dal punto di vista psicologico di alcuni ragazzi. Diventa dunque indispensabile non lasciare soli gli alunni e dare loro la possibilità almeno di frequentare i laboratori, specie nel triennio.

Idea eccellente secondo un’altra dirigente romana, Tiziana Sallusti del liceo “Mamiani”, ma prima va risolto il nodo trasporti. Anche il presidente dell’Anp Mario Rusconi condivide l’appello lanciato da Federico Bianchi di Castelbianco, con la speranza di poter riprendere la didattica completamente in presenza il 4 dicembre.

Favorevole anche la preside dell’IPSIA “Meucci” di Cagliari, Daniela Diomedi. “Essendo un istituto professionale, abbiamo già organizzato un orario settimanale in presenza e a distanza in modalità sincrona e asincrona. Non mancano le criticità, ma siamo fermamente convinti che questo sia necessario per non perdere gli studenti e fare in modo che non si perdano. Abbiamo attivato in collaborazione con l’Ido – prosegue la dirigente – uno sportello per gli studenti più fragili che così possono così contare sul supporto di un team di esperti”.

Tante le richieste di aiuto e sostegno psicologico arrivate allo sportello online “Lontani ma vicini”.

Giga gratis per la DaD, vale anche per i docenti?

da La Tecnica della Scuola

Come abbiamo già avuto modo di segnalare, Tim, Vodafone e Wind Tre hanno accolto l’invito del Governo e pertanto escluderanno le piattaforme di didattica a distanza indicate dal Ministero dell’Istruzione dal consumo di gigabyte previsto negli abbonamenti.

L’offerta proposta dai tre gestori riguarda la navigazione sulle principali piattaforme di E-Learning, anche indicate sul sito del Ministero dell’istruzione: Skype, Zoom, Microsoft Teams, Google Classroom, WeSchool, Amazon Chime, Cisco WebEx, GoToMeeting, Jitsi Meet, Axios.

Secondo quanto dichiarato dalla Ministra, i tre operatori agevoleranno le studentesse e gli studenti, le loro famiglie, i docenti, il personale ATA e chiunque si colleghi alle piattaforme per le lezioni da remoto.

Ma è davvero così?

Alcuni insegnanti ci hanno segnalato le limitazioni poste dagli operatori all’attivazione delle offerte, che in alcuni casi sono riservate solo agli studenti, escludendo quindi genitori, docenti e ATA.

Da una verifica effettuata, abbiamo dunque riscontrato che Wind3 dedica l’offerta Edu Time agli studenti: “In questo particolare momento di emergenza sanitaria, sappiamo quanto sia importante portare avanti la didattica, anche online, dei ragazzi. Per questo WINDTRE si avvicina agli studenti, fornendo GIGA aggiuntivi per il loro studio… ma non solo!”.

Edu Time è disponibile per tutti i clienti che attiveranno Young entro il 17 gennaio, anche nel caso in cui abbiano età compresa tra i 26 e i 30 anni (fino al giorno prima del compimento dei 31 anni).

Con l’offerta sono inclusi 50 GIGA per un mese da utilizzare, dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 15.00. Al termine del mese, l’offerta verrà disattivata automaticamente.

Vodafone propone invece questa offerta: “Per affrontare l’emergenza COVID-19 abbiamo riservato agli studenti Vodafone Pass Smart Meeting. Potrai seguire le lezioni e fare video conferenze senza limiti e senza consumare i tuoi Giga per 3 mesi! Poi si disattiva in automatico. Giga illimitati su Google Meet, Skype, Zoom, Microsoft Teams, Google Classroom, GoToMeeting, WebEx, Amazon Chime, WeSchool, Slack”. Anche in questo caso si parla di studenti.

Al contrario, Tim non pone limitazioni di età: “Con la E-Learning Card di TIM navighi senza limiti per un anno sulle principali piattaforme di E-Learning, incluse quelle indicate dal Ministero dell’Istruzione”.

L’offerta è infatti valida per tutti i clienti TIM con offerta dati, quindi non solo per gli studenti, ma anche docenti e famiglie, ed è attivabile accedendo a TIM Party.

Scuola primaria: stop al voto numerico, giudizi descrittivi su quattro livelli

da La Tecnica della Scuola

Non più i voti numerici, ma i giudizi descrittivi nella scuola primaria. Questo prevede l’Ordinanza illustrata alle Organizzazioni sindacali e inserita nel Decreto Scuola.

L’Ordinanza con le indicazioni operative per le scuole e le Linee Guida allegate saranno ora inviate al Consiglio superiore per la Pubblica Istruzione (CSPI) per il necessario parere.

Secondo quanto illustrato ieri durante l’informativa sindacale, il giudizio descrittivo di ogni studente sarà riportato nel documento di valutazione e sarà riferito a quattro differenti livelli di apprendimento:

•        Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.

•        Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.

•        Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.

•        In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina. Nell’elaborare il giudizio descrittivo si terrà conto del percorso fatto e della sua evoluzione.

La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi individuati nel Piano educativo individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento terrà conto del Piano didattico personalizzato (PDP).

La documentazione completa e definitiva sarà pubblicata sul sito del Ministero dopo il parere del CSPI.

Ordinanza Ministero Salute 27 novembre 2020

MINISTERO DELLA SALUTE

Ordinanza Ministero Salute 27 novembre 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A06657)

(GU Serie Generale n.296 del 28-11-2020)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l’art. 32;

Visto l’art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita’ operativa del sistema di allerta COVID, nonche’ per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare l’art. 30;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19″», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275, e in particolare gli articoli 2 e 3;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 13 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 novembre 2020, n. 284, con efficacia dal 15 novembre 2020 e per un periodo di quindici giorni;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attivita’ di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale e’ stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e’ stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanita’ dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 e’ stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita’ e gravita’ raggiunti a livello globale;

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e nazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale 27 novembre 2020 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020;

Visto il verbale del 27 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto necessario reiterare fino al 3 dicembre 2020 le misure di cui all’ordinanza del 13 novembre 2020, per le Regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Toscana; Sentiti i presidenti delle Regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Toscana;

Emana
la seguente ordinanza:

Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio nelle Regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Toscana.

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, l’ordinanza del Ministro della salute 13 novembre 2020, relativa alle Regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Toscana, e’ rinnovata fino al 3 dicembre 2020.

La presente ordinanza e’ trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2020

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2273

Nota 27 novembre 2020, AOODGOSV 21700

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI
Al Capo dell’Ufficio V della DGSP del MAECI ROMA
Al Sovrintendente agli Studi della Valle d’Aosta AOSTA
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia Autonoma di TRENTO
All’Intendente Scolastico per le scuole delle località ladine di BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico della Provincia di BOLZANO
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie del secondo ciclo di istruzione LORO SEDI
e.p.c. Al Capo Dipartimento SEDE
All’Ufficio del Consigliere Diplomatico SEDE
Al Capo Ufficio Stampa SEDE

OGGETTO: Festival del Classico – Terza edizione – Modalità virtuale, 29 novembre – 4 dicembre 2020

Legge 27 novembre 2020, n. 159

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita’ operativa del sistema di allerta COVID, nonche’ per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. (20G00182)

(GU Serie Generale n.300 del 03-12-2020)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita’ operativa del sistema di allerta COVID, nonche’ per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, e’ abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129.

3. Il decreto-legge 7 novembre 2020, n. 148, e’ abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 7 novembre 2020, n. 148.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 27 novembre 2020

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Speranza, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Bonafede


Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125

Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita’ operativa del sistema di allerta COVID, nonche’ per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. (20G00144)

(GU Serie Generale n.248 del 07-10-2020)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva (UE) 2020/739 della Commissione, del 3 giugno 2020, che modifica l’allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui e’ noto che possono causare malattie infettive nell’uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione;

Tenuto conto che l’organizzazione mondiale della sanita’ ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di adottare adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

Considerato che la curva dei contagi in Italia dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, e che sussistono pertanto le condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus;

Considerata la straordinaria necessita’ e urgenza di dare attuazione alla citata direttiva (UE) 2020/739, entro il termine di recepimento fissato per la data del 24 novembre 2020;

Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di prorogare i termini di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

Ritenuta altresi’ la straordinaria necessita’ e urgenza di assicurare la continuita’ operativa del sistema di allerta COVID;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1 Misure urgenti strettamente connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19

1. All’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»;
b) al comma 2, dopo la lettera hh) e’ aggiunta la seguente: «hh-bis) obbligo di avere sempre con se’ dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilita’ di prevederne l’obbligatorieta’ dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attivita’ economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche’ delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:
1) i soggetti che stanno svolgendo attivita’ sportiva;
2) i bambini di eta’ inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilita’ incompatibili con l’uso della mascherina, nonche’ coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilita’.».

2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 16, le parole «, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d’intesa con il Ministro della salute, anche ampliative»;
b) all’articolo 3, comma 1, le parole «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021».

3. Al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 3, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
b) all’Allegato 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il numero 16 e’ inserito il seguente: «16-bis Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;
2) il numero 18 e’ sostituito dal seguente: «18 Articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;
3) dopo il numero 19 e’ inserito il seguente: «19-bis Articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;
4) dopo il numero 24 e’ inserito il seguente: «24-bis Articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40»;
5) i numeri 28 e 29 sono soppressi;
6) dopo il numero 30-bis sono inseriti i seguenti:
«30-ter Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
30-quater Articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
7) dopo il numero 33 e’ inserito il seguente: «33-bis Articolo 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
8) dopo il numero 34 e’ aggiunto il seguente: «34-bis Articolo 35 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104».

4. All’articolo 87, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «del comma 1, primo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 6 e 7».

Art. 2 Continuita’ operativa del sistema di allerta COVID

1. All’articolo 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al solo fine indicato al comma 1, previa valutazione d’impatto ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679, e’ consentita l’interoperabilita’ con le piattaforme che operano, con le medesime finalita’, nel territorio dell’Unione europea.»;
b) al comma 6, le parole: «dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria, legate alla diffusione del COVID-19 anche a carattere transfrontaliero, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, e comunque entro il 31 dicembre 2021,».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 3 Proroga di termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga

1. I termini di cui all’articolo 1, commi 9 e 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia», sono differiti al 31 ottobre 2020.

Art. 4 Attuazione della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, concernente l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui e’ noto che possono causare malattie infettive nell’uomo

1. All’allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella sezione VIRUS, dopo la voce: «Coronaviridae – 2» e’ inserita la seguente: «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)(0a) – 3»; la nota 0a) e’ cosi’ formulata: «0a) In linea con l’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento

2. Il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell’aria inferiore a quella atmosferica.».

Art. 5 Ultrattivita’ del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020

1. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020, continuano ad applicarsi le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2020, n. 222, nonche’ le ulteriori misure, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera hh-bis), del decreto-legge n. 19 del 2020, come introdotta dal presente decreto, dell’obbligo di avere sempre con se’ un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonche’ dell’obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le attivita’ economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche’ delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, ma con esclusione dei predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attivita’ sportiva;
b) per i bambini di eta’ inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilita’ incompatibili con l’uso della mascherina, nonche’ per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilita’.

Art. 6 Copertura finanziaria

1. All’attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a eccezione di quanto previsto dal comma 2.

2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al n. 34-bis dell’allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal presente decreto, e’ autorizzata per l’anno 2020 l’ulteriore spesa di euro 6.197.854 di cui euro 1.365.259 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.832.595 per gli altri oneri connessi all’impiego del personale. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 7 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 7 ottobre 2020

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Speranza, Ministro della salute
Gualtieri, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Nota 27 novembre 2020, AOODGOSV 21770

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado LORO SEDI
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI
Al Sovrintendente agli Studi della Valle d’Aosta AOSTA
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione della Provincia Autonoma di TRENTO
Al Sovrintendente Scolastico della Provincia di BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di BOLZANO
All’Intendente Scolastico per le scuole delle località ladine di BOLZANO
e p.c. All’Ufficio Stampa SEDE

OGGETTO: “Programma il Futuro”: insegnare in maniera semplice ed efficace le basi scientifico-culturali dell’informatica. 2020/2021

Ordinanza Ministero Salute 27 novembre 2020

MINISTERO DELLA SALUTE

Ordinanza Ministero Salute 27 novembre 2020 

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico. (20A06656)

(GU n.296 del 28-11-2020)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l’art. 32;

Visto l’art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita’ operativa del sistema di allerta COVID, nonche’ per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare l’art. 30;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19″», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275, e in particolare gli articoli 2 e 3;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 4 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 novembre 2020, n. 276;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 10 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 novembre 2020, n. 280;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 19 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 novembre 2020, n. 289, che ha reiterato le misure di cui alla richiamata ordinanza 4 novembre 2020;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 24 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 novembre 2020, n. 292, che ha reiterato le misure di cui alla richiamata ordinanza 10 novembre 2020;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attivita’ di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale e’ stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e’ stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanita’ dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 e’ stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita’ e gravita’ raggiunti a livello globale;

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e nazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visti i verbali del 9 e 13 novembre 2020, nonche’ il verbale del 27 novembre 2020, della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, nel quale, con riferimento alla situazione epidemiologica della Regione Calabria, si afferma «considerando che la legislazione corrente ha collocato la regione in zona rossa, si consiglia di adottare un sollevamento graduale delle misure attraverso un passaggio in zona arancione, ovvero adottando in via prudenziale un approccio coerente con uno scenario di trasmissione di tipo 3 e raccomandando un rapido recupero della completezza del dato che consenta di realizzare una classificazione aggiornata del rischio»;

Considerato, che, nel rispetto delle indicazioni della Cabina di regia, si applicano alla Regione Calabria le misure di cui all’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;

Visto, altresi’, il verbale del 27 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto che, ai sensi del comma 16-bis dell’art. 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, come inserito dall’art. 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, «l’accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta in ogni caso la nuova classificazione»; Ritenuto, pertanto, di prendere atto della permanenza per quattordici giorni delle Regioni Calabria, Liguria, Lombardia, Piemonte e Sicilia, in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato l’applicazione delle misure restrittive di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;

Sentiti i presidenti delle Regioni Calabria, Liguria, Lombardia, Piemonte e Sicilia;

Emana
la seguente ordinanza:

Art. 1 Nuova classificazione delle Regioni Calabria, Liguria, Lombardia, Piemonte e Sicilia

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 16-bis, quarto periodo del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33: a) per le Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte cessa l’applicazione delle misure di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 e sono conseguentemente applicate le misure di cui all’art. 2 del medesimo decreto; b) per le Regioni Liguria e Sicilia, cessa l’applicazione delle misure di cui all’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020.

2. Resta fermo quanto previsto dalle ordinanze 19 novembre e 24 novembre 2020, salvo che per quanto disposto al comma 1.

Art. 2 Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal 29 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020. La presente ordinanza e’ trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2020

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2272